ADR - Circolare 28 Settembre 2009 Divisione 1 della Direzione Generale per la motorizzazione - sottoscritti gli Accordi multilaterali M 203, M 206 e M 208

Pubblichiamo in allegato la Circolare 28 Settembre 2009 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la Motorizzazione, Divisione 1.

La seguente circolare del Ministero informa ufficialmente che l’Italia ha sottoscritto gli Accordi multilaterali M 203, M 206 e M 208, che prevedono deroghe per il trasporto su strada di merci pericolose, ed in particolare:

Legge n. 88 del 14/07/09 S.O.G.U. n. 161 del 14.7.2009

Nel Supplemento Ordinario n. 110 alla G.U. n. 161 del 14/07/2009  la Legge n. 88 del 7 luglio  “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”.
Il Governo ha la delega ad emettere i decreti attuativi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge suddetta (29 luglio 2009).

Tra i decreti da emettere anche il recepimento dell'ADR 2009 che doveva essere recepito entro il 30/06/2009.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 24 settembre 2008, n. 2008/68/CE

Pubblicazione della Direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008

Certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 "Barrato rosa".

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRIE IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione generale per la motorizzazione   

Prot. n. 103032-DIV3-ERoma, 19 dicembre 2008 

OGGETTO: Certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 "Barrato rosa".

 

Trasporto interno di merci pericolose

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
24 settembre 2008, n. 2008/68/CE
(G.U.C.E. n. L 260 del 30.9.2008)
 
relativa al trasporto interno di merci pericolose
 
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
        visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,
        vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1], previa consultazione del Comitato delle regioni,
        deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],
        considerando quanto segue:

Adozione dell'Accordo Multilaterale M185

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE,
AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 2 
 
Prot. n. 57747
Roma, 15 giugno 2007
 
OGGETTO:
Accordo ADR "Trasporto di merci pericolose".
        Adozione dell'Accordo Multilaterale M185

Le principali novità introdotte dall' ADR 2007 CAP. 1.6

Capitolo 1.6
Misure transitorie

PAR. 1.6.1.2
Introdotte anche per le ETICHETTE,  le misure transitorie consentendo l’utilizzo delle etichette 5.2,7A,7B,7C,7D e 7E  
conformi all’ADR 2005, fino al 31.12.2010.
 
PAR. 1.6.1.11
Sono valide le approvazioni dei tipi di fusti, bidoni (taniche) e imballaggi compositi in polietilene a media o alta densità molecolare,  come quelle dei GIR in polietilene ad alta densità molecolare, rilasciate prima del 1° luglio 2007 conformemente alle disposizioni del 6.1.6.1 a) applicabili fino al 31 dicembre 2006 (ADR 2005) ma non soddisfacenti le disposizioni del 6.1.6.1 a) applicabili a partire dal 1° gennaio 2007 .

R.I.D. 2007

MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 7 novembre 2006
 

Recepimento   delle   direttive  2004/89/CE  della  Commissione,  del 13 settembre  2004,  e  2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adattano, rispettivamente per la quinta e la sesta volta al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996  per  il  ravvicinamento  delle  legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.                    

                    

A.D.R. 2007

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
21 novembre 1994, n. 94/55/CE
(G.U.C.E. n. L 319 del 12.12.1994)
 
 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.
 

Procedure di approvazione delle cisterne escluse quelle per cl.2

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE,
AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 4
 
Prot. n. 5432 DIV 4 - E
Roma, 18 gennaio 2007
 
OGGETTO:
Decreto dirigenziale 24 novembre 2006  "Procedure di approvazione delle cisterne ad esclusione di quelle destinate al trasporto delle materie della classe 2. Attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre 2005 ".
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