PROGITECH SIT - SETTORE ISPEZIONI TECNICHE
SIT è il settore operativo di Progitech che si occupa di effettuare presso le basi di carico, i controlli previsti dalle normative:
• ADR - Normativa sul trasporto stradale di merci pericolose
• RID - Normativa sul trasporto ferroviario di merci pericolose
• Dlgs 286/05 – Regolamentazioni del settore dell’autotrasporto
Su richiesta del committente è possibile integrare l’attività di verifica con controlli specifici antifrode, presso le basi e/o durante le operazioni di trasporto e scarico.
Perche’ è obbligatorio effettuare le verifiche al carico dei vettori?
Perché è un obbligo normativo espressamente previsto dalle normative di settore in relazione alle responsabilità generiche e specifiche che contraddistinguono tutti gli operatori della filiera.
Il Dlgs 286/05, ha introdotto il concetto di corresponsabilità tra gli operatori che fanno parte della filiera del trasporto (proprietario della merce, committente, caricatore, vettore). La corresponsabilità è l’attribuzione di una o più responsabilità a due o più operatori al fine di garantire il rispetto di una o più prescrizioni normative anche attraverso il contradditorio tra di essi.
Erroneamente si è portati a pensare al vettore come unico responsabile di tutte le prescrizioni applicabili.
Le normative specifiche sul trasporto stradale e ferroviario di merci pericolose (ADR e RID) prevedono espressamente l’effettuazione di controlli e verifiche sui veicoli (o carri) e sui membri d’equipaggio che pervengono al carico.
Quasi tutte le sanzioni previste per violazione delle prescrizioni ADR, vengono comminate a tutti gli operatori considerati responsabili. (Vedi tabella in fondo alla brochure)
Perché effettuare attività di controllo al carico?
Perché in occasione dei controlli che possono avvenire su strada o presso la basi di carico, a seconda della gravità delle violazioni constatate, possono essere applicate sanzioni che variano dalla semplice ammenda pecuniaria fino al sequestro della merce.
Tutti gli operatori sono inoltre responsabili qualora dalle violazioni commesse derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime.
Come vengono eseguite le verifiche?
SIT opera attraverso squadre operative formate da due ispettori di cui uno, capo squadra, munito di attestato di consulente per il trasporto di merci pericolose.
La squadra interviene sulla base di carico nei giorni e negli orari concordati con il committente ed esegue la propria attività attraverso la verifica e compilazione della check-list.
La check-list è strutturata in due precise attività: check-in e check-out Gli ispettori eseguono, alternandosi, l’attività di check-in e check-out al fine di ottenere un contradditorio sulla compilazione della check-list, ad ulteriore garanzia del committente.
L’attività di check-in è propedeutica al check-out e consente, se regolare, la caricazione del veicolo. L’attività di check-out, se regolare, consente l’uscita. Nell’attività di check-in viene eseguita la verifica documentale del veicolo e dei membri d’equipaggio, degli equipaggiamenti di sicurezza nonchè la pesatura del veicoli.
Se il check-in da esito regolare il veicolo viene autorizzato al carico, se invece l’esito è non regolare, il veicolo viene inibito al carico fino a presentazione a nuova visita per verificare che la/le anomalie riscontrate siano state regolarizzate.
Nell’attività di check-out viene eseguita la verifica dei gradi di riempimento (massimo e minimo ammesso) al carico nonché la
pesatura per la verifica di eventuali sovraccarichi. Se il check-out da esito regolare, il veicolo viene autorizzato all’uscita dalla
base di carico.
L’operazione di controllo, carico del veicolo compreso, dura circa 40/45 minuti e viene effettuata nei luoghi e nei tempi indicati dal committente.
Per tutti i controlli effettuati, viene compilata la check-list nella quale vengono indicati tutte le evidenze riscontrate.
Tale check-list viene elaborata in formato pdf e messa a disposizione entro la giornata dell'ispezione su piattaforma informatica on-line a disposizione del committente.
Quali garanzie vengono date dall’esecuzione delle verifiche?
Le verifiche eseguite a campione o sulla totalità dei veicoli che pervengono al carico (la scelta dipende del numero di veicoli giornalieri e dalle indicazioni del committente), dalle esperienze maturate fino ad oggi, producono:
- un’elevata garanzia rispetto alle responsabilità derivanti dalle normative specifiche di settore (ADR, RID, DLGS 286);
- un forte dissuadente nei confronti dei vettori che pervengono al carico con veicoli e/o personale non idoneo;
- l’evidenza delle azioni intraprese per garantire il mantenimento di elevati standard di sicurezza, nei confronti degli organi di accertamento ed in sede giudiziale.
Attualmente dove vengono svolti tali controlli?
A oggi i controlli vengono svolti presso le seguenti basi di carico:
- Eni Spa-Raffineria di Sannazzaro
- Eni fuel nord-deposito di Novara
- Enel Spa-Centrale di produzione di Genova
Articolazione dei controlli di sicurezza con attività antifrode
Qualora il committente ne facesse espressa richiesta è possibile espletare anche servizi antifrode.
Progitech è in fase di rilascio di autorizzazione della prefettura di Genova per espletare i servizi di investigazione e ricerca dati sensibili.
I servizi antifrode per la loro peculiarità, vengono concordati direttamente con il committente nelle modalità e nei tempi.
Tabella prescrizioni normative che regolamentano la corresponsabilità:
| NORMA | ART. | C. | ADEMPIMENTO | SANZIONE |
| Dlgs 286/05 | 7 | 2 | Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l’attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell’articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. |
SEQUESTRO MERCE
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| Dlgs 286/05 |
7 | 2 | In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazion |
SANZIONI PECUNIARIE E RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DERIVANTE
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| Dlgs 286/05 |
6-7 | Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione: a) articolo 61 (sagoma limite); b) articolo 62 (massa limite); c) articolo 142 (limiti di velocità); d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli); e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo; f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose). Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo. |
SANZIONI PECUNIARIE E RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DERIVANTE
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| Dlgs 286/05 |
7bis | Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall’articolo 83- bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. |
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DERIVANTE
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| ADR ediz.11 |
7.5.1.1 | All‟arrivo nei luoghi di carico e di scarico, che comprendono i terminali per container, il veicolo e il suo conducente, come pure, se il caso, il o i grandi container, container per il trasporto alla rinfusa,container- cisterna o cisterna mobili, devono soddisfare le disposizioni regolamentari (in particolare per ciò che riguarda la sicurezza e la security), la pulizia ed il buon funzionamento delle attrezzature proprie del veicolo utilizzate durante il carico e lo scarico). |
SANZIONI PREVISTE DALL'ART 168 CDS
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| ADR ediz.11 |
7.5.1.2 |
Il carico non deve essere effettuato si se è rilevato: (a) da un controllo dei documenti; oppure |
SANZIONI PREVISTE DALL'ART 168 CDS
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| ADR ediz.11 |
7.5.1.3 | Lo scarico non deve essere effettuato se gli stessi controlli di cui sopra (7.5.1.2) mostrano delle inefficienze che possono compromettere la sicurezza e la security) dello scarico. L‟interno e l‟esterno di un veicolo o container devono essere ispezionati prima del carico per assicurarsi che non sia presente alcun danneggiamento tale da compromettere la sua integrità o quella dei colli da caricare. |
SANZIONI PREVISTE DALL'ART 168 CDS
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