Martedì, 1 Settembre, 2009 - 13:00

In relazione al trasporto rifiuti basta il formulario identificativo del rifiuto oppure è necessario integrare quest'ultimo con le informazioni richieste dalla scheda di trasporto?

Secondo l' ART. 7-bis del D. lgs 286/05 che introduce la scheda di trasporto, questa stessa può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto e da documentazione equivalente purchè contenente le informazioni prescritte dalla detta scheda. Fin qui sembrerebbe dunque necessaria l'integrazione del formulario identificativo del rifiuto (regolament. Da ART. 193 D. lgs 152/06 e transitoriamente definito dal D.M. 145/98 ) con i contenuti informativi della scheda di trasporto.