Tossicodipendenze: Test per gli autisti

L'accertamento dello stato di tossicodipendenza richiesto alle imprese di autotrasporto dalla Conferenza Stato Regioni
Nuovi adempimenti si affacciano all'orizzonte delle imprese di autotrasporto italiane; sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre è stato pubblicato il Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 18 settembre che individua le modalità con cui andranno svolti i test per appurare l'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte degli autisti dei mezzi pesanti.
Si tratta di una novità assoluta nel nostro settore che, con l'obiettivo di preservare la sicurezza della circolazione stradale, si introducono nuovi adempimenti a carico delle imprese che, se inosservati, determinano nei confronti dei rispettivi responsabili l'applicazione deile pesanti sanzioni stabilite dall'art. 125 bis del D.P.R. 309/1990 (ed. Testo Unico sulla tossicodipendenza): l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da €. 5.164,00 ad €. 25.822,00.
Vediamo ora nel dettaglio che cosa stabiliscono questi provvedimenti, non prima tuttavia di aver evidenziato che gli stessi sono stati emanati per dare concreta esecuzione alla norma del T.U. prima citata, la quale, tuttavia, rinviava per quest'ultima fase a un apposito decreto interministeriale (Lavoro e Sanità, ora riuniti in un unico Dicastero) di cui, a distanza di 18 anni, non si è ancora avuta traccia.
La professione di conducente di mezzi di trasporto (definita dalla Conferenza come quella che richiede il possesso della patente C, D ed E, ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose) è stata inclusa tra quelle sensibili ai fini dell'applicazione dei nuovi test, grazie ad un provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 30.10.2007;
a loro volta, le modalità di svolgimento degli esami sono state individuate dalla Conferenza in un successivo Provvedimento del 18 Settembre che, come già anticipato, è destinato a ripercuotersi inevitabilmente sulla gestione dei conducenti delle imprese di autotrasporto.
In particolare, l'intesa in commento prevede due ordini di accertamenti nei confronti degli autisti: un primo (ed. accertamento di primo livello) deve essere eseguito nei confronti dei neo assunti prima di poterli adibire alla guida del camion,  nonché periodicamente (in genere ogni anno) verso tutti gli autisti in organico; un secondo ordine (ed. accertamento di secondo livello) viene svolto qualora i controlli di primo livello abbiano dato esito positivo, riscontrando l'uso di sostanze stupefacenti.
Come detto, gli accertamenti di primo livello si rivolgono sia verso i neo assunti sia, annualmente, nei confronti di tutti gli autisti dell'impresa.
Quanto ai primi, è opportuno sottolineare che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgvo 81/2008, il quale all'art. 41, comma 3, lett.a, ha stabilito il divieto di svolgere delle visite mediche preassuntive), devono necessariamente effettuarsi ad assunzione avvenuta, prima che l'interessato cominci a guidare il camion.
Questi accertamenti si svolgono davanti al medico competente dell'azienda, con il quale il datore di lavoro è chiamato a concordare l'elenco dei soggetti da far visitare nei successivi 30 gg.
Una volta appresa la data di svolgimento del controllo, il datore deve comunicarla al lavoratore con un preavviso massimo di un giorno.
L'autista deve presentarsi alla visita a pena di sospensione cautelativa dalla mansione, a meno che la sua assenza non sia dovuta a un impedimento valido e documentato; diversamente il lavoratore, oltre a dover sostenere la visita medica (per la quale sarà riconvocato nel giro di dieci gg), è altresì sottoposto ad almeno tre controlli tossicologici a sorpresa durante i trenta giorni seguenti.
L'accertamento di primo livello si articola in una visita medica volta ad appurare la presenza di sintomi che rivelino l'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonché in un test tossicologico sulle urine che, peraltro, a discrezione del medico, può eseguirsi anche all'esterno presso apposite strutture autorizzate o, in alternativa, utilizzando metodi analitici di screening.
■ Conseguenze
A seconda dell'esito di questi accertamenti, si verificano le seguenti conseguenze:
-    Risultato negativo. L'impresa riceverà il via libera dal medico competente per utilizzare il conducente;
-    Risultato positivo. Si apre una fase dove l'azienda non può utilizzare il conducente (che resta sospeso dalla mansione), almeno fino a quando gli accertamenti di secondo livello (o la ripetizione dell'analisi sul campione già prelevato) non smentiscano le risultanze dei controlli di primo livello.
Le verifiche di secondo livello si eseguono presso il Sert della competente Asl che, tra le altre cose, deve anche appurare se l'individuo ha sviluppato una dipendenza dall'uso di droghe; infatti, in presenza di una dichiarazione di tossicodipendenza, il Sert propone al soggetto un percorso riabilitativo che termina con un monitoraggio cautelativo (ed. accertamento di follow up) di almeno sei mesi, durante i quali viene sottoposto a dei controlli mensili a sorpresa che, naturalmente, devono tutti quanti fornire esito negativo per poter iniziare/tornare alla guida di un mezzo pesante; peraltro, durante questo periodo di riabilitazione, l'individuo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione di retribuzione né decorrenza dell'anzianità di servizio (art.7, parte speciale del Ceni).
Se la tossicodipendenza non viene accertata ma, comunque, gli esami di secondo livello confermano l'assunzione di droghe, il conducente è sottoposto al solo monitoraggio cautelativo durante il quale, comunque, non può prestare servizio. Infine, se gli accertamenti di secondo livello forniscono esito negativo (non confermando, quindi, l'utilizzo di stupefacenti, contrariamente ai risultati dei primi accertamenti), il datore può utilizzare l'autista alla guida dei suoi veicoli.
Come già sottolineato, questi controlli sono stati previsti non solo per gli autisti neo assunti (ed. accertamenti di pre-affidamento della mansione), ma anche in presenza di una serie di circostanze stabilite dal provvedimento, e in particolare:
-    periodicamente, con cadenza annuale, sull'intero personale autista alle dipendenze dell'impresa (ed. accertamento periodico). Per questo tipo di esami, va evidenziato che spetta al datore di lavoro la scelta dei soggetti da far visitare, sulla base di un procedimento casuale che - recita il provvedimento della Conferenza - escluda qualsiasi scelta volontaria da parte del medesimo datore.
-    In presenza di ragionevoli dubbi, quando il datore sia in possesso di indizi o di prove sufficienti a lasciar presagire l'assunzione di stupefacenti; in tal caso, questi dubbi devono essere portati all'attenzione del medico competente, il quale, se li ritiene fondati, procede agli esami di primo livello;
-    In occasione di un incidente stradale sempre che, come il caso precedente, la dinamica del sinistro faccia sospettare che il soggetto aveva in precedenza fatto uso di droghe.
Come si può comprendere dalla lettura dell'articolo, ci troviamo davanti a una serie di adempimenti che impongono alle imprese di autotrasporto di dotarsi di un'adeguata organizzazione, d'accordo con il proprio medico del lavoro, pena l'inevitabile rallentamento della propria attività.*
 
Articolo tratto dalla rivista: TIR n° 111 dicembre 2008 pagg.43-44
Autore: Andrea Giuli

Commenti

interessante. Grazie per la

interessante. Grazie per la segnalazione. Non ha per caso un riferimento normativo a riguardo?

Attenzione ad alcuni farmaci

Attenzione ad alcuni farmaci cari autostrasportatoti...se assumete sciroppi o farmaci a base di codeina ad esempio il test potrebbe risultare positivo!!! E quindi avere grossi problemi con il vostro datore di lavoro! Quimdi se andate dal vostro medico a farvi visitare e vi prescrive dei farmaci ditegli sempre che siete degli autotrasportatori (di evitare farmaci con sostanze rilevabili come stupefacenti!!!)

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