Petrolifero, l'accordo è fatto

Dopo la Liberalizzazione Petrolifero, l’accordo è fatto. 

È il secondo in ordine di tempo dopo la liberalizzazione tariffaria ma certamente il primo per importanza, l’accordo volontario per il trasporto dei prodotti petroliferi, recentemente firmato dai rappresentanti dell Unione petrolifera e dagli autotrasportatori.
È stato stipulato seguendo alla lettera quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 286/2005. l’accordo di settore ha una durata di 3 anni e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo l’esplicita disdetta da parte di uno dei firmatari.La sua entrata in vigore è stabilita per il decimo giorno successivo alla notifica dell’accordo al ministero dei Trasporti, operazione che avverrà dopo il via libera dell’Antitrust.
Entrando nel merito dei contenuti, vi è subito da segnalare un’importante novità: il nuovo accordo petrolifero non ha più validità generale per l’intero settore, ma si applica solo alle aziende di autotrasporto aderenti alle associazioni di categoria firmatarie (Confartigianato trasporti, Fai, Fiap-L, Fita e Unitai).
L’altra grande novità dell’accordo petrolifero è che, a differenza del precedente, non prevede alcuna tabella tariffaria applicabile da tutte le imprese. Come prevede la liberalizzazione, infatti, i prezzi dei servizi di trasporto sono liberamente concordati fra le parti. Ciò significa che ogni trasportatore dovrà stipulare il contratto con i committenti, concordando la remunerazione del servizio prestato. Ciò deve avvenire, “tenendo conto delle voci di costo fisse e variabili, tra le quali rientrano il costo del gasolio, del lavoro e del veicolo”.
Con questi elementi, l’adeguamento dei prezzi dev’essere stabilito di comune accordo fra le parti in base a quanto fissato nei singoli contratti, di norma con cadenza annuale.Il sistema di prezzi liberi fa scattare il principio della corresponsabilità quando il conducente di un veicolo che trasporta prodotti petroliferi viola le norme sulla sicurezza, con particolare riguardo a tempi di guida, sovraccarico e velocità.
In questi casi, se è accertata, c’è anche la responsabilità soggettiva di committente, caricatore e proprietario della merce, ai quali si applicano le sanzioni previste dall’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 286/2005. per quanto riguarda i danni alla merce trasportata, l’accordo petrolifero stabilisce che si possono prevedere limiti di risarcimento superiori a quello, pari a un euro per ogni kg, previsto dalla Legge. Ma il committente lo deve richiedere al momento della stipula del contratto, quando ne sono definiti gli aspetti economici.
Restando sempre in materia di obblighi del committente, egli è tenuto a farsi rilasciare dal trasportatore la certificazione inerente l’iscrizione all’Albo professionale. Se entra in gioco un sub-vettore è invece il primo vettore ad avere l’obbligo di verificare la regolare iscrizione.Il committente deve inoltre pretendere, al momento della stipula del contratto, che il trasportatore dichiari per iscritto di osservare, per gli autisti dipendenti, il Ccnl e tutte le norme in materia previdenziale e assistenziale.
Infine, il committente può richiedere al trasportatore di dimostrare la certificazione di qualità secondo le norme Iso 9001/200. 

Articolo tratto da “Tutto Trasporti” n° 302 pag. 14

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