DDT, Scheda di trasporto, Incoterms 2000 e proprietà dei beni
Il ddt può sostituire a pieno titolo la scheda di trasporto purchè sia integrato con le informazioni richieste da quest'ultima secondo la circolare interministeriale 17 Luglio 2009 ossia:
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dati del proprietario della merce
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dati del committente del trasporto
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dati del caricatore
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numero di iscrizione all'albo del vettore
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luoghi di carico e scarico della merce
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sottoscrizione del committente
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eventuali informazioni nei campi della scheda di trasporto denominati “eventuali dichiarazioni”, “eventuali istruzioni” ed “osservazioni varie”
I dati obbligatori da inserire in relazione al proprietario della merce sono quelli indicati nella bozza della scheda di trasporto allegata al decreto del ministero delle infrastrutture del 30 giugno 2009, ossia:
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denominazione del proprietario (Denominazione sociale/Ragione sociale/Ditta)
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indirizzo azienda
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sede azienda (riferimenti telefonici e/o mail)
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Partita Iva
A questo punto il nostro ddt risulterà integrato e valido alla luce delle normative vigenti.
In conclusione è però necessaro chiarire e sottolineare che eventuali clausole Incoterms 2000 non possono sostituire le dette informazioni relative al proprietario della merce. Infatti attraverso le dette clausole si può dedurre il proprietario della merce al momento della consegna al vettore, ma non necessariamente ne specificano l'identità in maniera esplicita. Non solo, gli Incoterms non richiedono di specificare i dati identificativi del proprietario della merce come richiesti dalla scheda di trasporto. Pertanto gli Incoterms 2000 per quanto molto utilizzati soprattutto nelle transazioni internazionali, non possono assolutamente essere sostitutivi di quanto richiesto dalla scheda di trasporto introdotta dal D.Lgs. 286/2005.



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