Operativa la patente professionale

 

Dallo scorso mese di aprile è entrato in vigore il meccanismo della decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione del conducente in caso di illeciti commessi nell'esercizio dell'attività professionale,anche se per ora non sarà automatico.
Il meccanismo era previsto fin dal recepimento della direttiva comunitaria 203/59 sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti professionali,attuata nel gennaio legislativo 286/2005.
Quest'ultimo stabilisce che la disciplina sanzionatoria,prevista dall'articolo 126 bis del codice della strada per la patente di guida,si applica anche alla carta di qualificazione del conducente,nonchè al certificato di abilitazione professionale di tipo KB (necessario per la guida di autovetture in servizio pubblico,quali taxi e auto da noleggio con conducente),e che la decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione,dal conducente nell'esercizio dell'attività professionale.
Successivamente,con i decreti dirigenziali 7 febbraio 2007, attuativi del capo secondo del decreto 286/2005,sono stati fissati:da un lato il calendario annuale ai tempi di rilascio della carta di qualificazione a tutti i conducenti già muniti di patenti di guida di tipo C (o D, con il cap KD,per trasporto persone)aventi titolo,cioè a circa tre milioni di conducenti abilitati;dall'altro,la decorrenza del termine di applicazione del meccanismo di decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione,dopo dodici mesi dall'avvio delle procedure di rilascio:appunto dal 5 aprile 2008(art.1,D.D.7 febbraio 2007,"Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente")
Dal 5 aprile scorso,quindi,gli autisti già muniti della citata carta di qualificazione possono,in caso di violazione al codice della strada (che prvede una decurtazione del punteggio) commessa alla guida professionale di un autoveicolo adibito al trasporto merci,farsi sottrarre i punti della carta di qualificazione,anzichè dalla patente di guida ,con un indubbio vantaggio rispetto al sistema precedente.
Mentre prima,difatti,tutti i punti venivano detratti dalla sola patente di guida,con la conseguenza che un insieme di 20 punti comportava sempre l'azzeramento della patente e l'obbligo del conducente di sottoporsi ad un esame di revisione della stessa:oggi è possibile che gli stessi 20 punti vengano sottratti in parte dalla carta di qualificazione,per violazioni commesse alla guida di automezzi professionali (ad es.15 punti vengono detratti dalla carta,in quanto relativi ad eccesso di velocità e uso del telefonino senza auricolare,commessi dal conducente alla guida di un autocarro) e altri cinue punti sottratti dalla patente,perchè riguardanti la guida privata (ad es. per uso del telefonino senza auricolare,quando il soggetto titolare della patente C era alla guida della sua autovettura mentre andava a spasso con la propria famiglia).
E ciò non comporta l'azzeramento nè della patente di guida,nè della stessa carta di qualificazione.
Giova peraltro evidenziare che il meccanismo di decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione non è ancora generalmente applicato dalle forze dell'ordine,per una duplice ragione.
Da un lato,poichè l'obbligo della carta di qualificazione non è pienamente vigente nel nostro ordinamento,che lo adotterà,al pari degli altri paesi comunitari(vedi direttiva CE 2003/59)solo dal 10 settembre 2009 per quanto attiene al settore merci (dal 10/9/2008 per il trasporto persone);dall'altro,in quanto non tutti i conducenti titolari di patente C hanno già avuto modo di chiedere il rilascio della citata carta per documentazione (cioè per esenzione dal corso e dall'esame,obbligatori per i neopatentati)agli Uffici Provinciali della motorizzazione.
Per questi motivi,si ritiene utile suggerire ai conducenti già in possesso della carta di qualificazione,di indicare espressamente tale titolarità alle forze dell'ordine,in caso di decurtazione applicata nel verbale di contestazione dell'infrazione,in modo tale che la detrazione del punteggio venga applicata alla carta di qualificazione,anzichè alla patente di guida.
In caso di violazione notificata all'interessato con il servizio postale,questi potrà annotare direttamente gli estremi della propria carta,sulla richiesta di comunicazione allegata al verbale di accertamento dell'infrazione.
Si reputa peraltro necessario consigliare,a chiunque non avessero ancora richiesto la carta di qualificazione avendone titolo,di affrettarsi a farlo,non solo per poter fruire quanto prima dei vantaggi del meccanismo del cd.doppio binario di decurtazione dei punti,dalla guida professionale o dalla guida privata,scattato il 5 aprile 2008,ma sopratutto per poter utilizzare una prerogativa riconosciutagli sino al 5 aprile 2010,cioè nei primi tre anni dall'entrata in vigore della disciplina sulla carta di qualificazione del conducente (art.2,comma 3,D.D.7 febbraio 2007 "Rilascio della carta di qualificazione del conducente").
A proposito del rilascio della carta di qualificazione in esenzione si segnala infine una novità.
Con decreto dirigenziale 20 marzo 2008 (su G.U. del 4.2008) è stato modificato il precedente decreto 7 febbraio 2007,consentendo a tutti coloro che conseguiranno la patente C entro il 9 settembre 2009 di ottenere al citata carta di qualificazione per sola documentazione,cioè a semplice richiesta agli uffici Provinciali della Motorizzazione.
In tal modo,quindi,anche coloro che hanno ottenuto al patente C da aprile 2007 e che la otterranno nei prossimi 20 mesi (sino al 9 settembre 2009)potranno avere la carta di qualificazione,senza sottoporsi alla formazione iniziale e all'esame di merito,al pari degli altri loro colleghi dei paesi comunitari,poichè la direttiva comunitaria 2003/59 decorre dal 10 settembre 2009


Articolo tratto da "La rivista dell'autotrasporto" n.105 pag.42


di Giuli Andrea

 

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