Marittimi, lo straordinario è detassato

 

Sì alla detassazione degli straordinari anche per i lavoratori marittimi.
L'importante precisazione arriva con la circolare congiunta del ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle entrate, la n. 59/E, firmata il 22 ottobre 2008, dedicata alla normativa sulla detassazione degli straordinari. Il dicastero di via Flavia, nel rispondere a un interpello, chiarisce che la nuova agevolazione fiscale che prevede fino al 31 dicembre 2008 un'imposta sostitutiva del 10% sugli straordinari può essere applicata anche ai lavoratori marittimi, fermo restando che per l'individuazione del lavoro straordinario si deve fare riferimento alla normativa e alla contrattazione di settore.
Per il ministero, infatti, la ratio del provvedimento è quella di incrementare la produttività del lavoro ed è dunque senza giustificazione l'esclusione dal beneficio di interi settori produttivi, compreso quello dell'industria armatoriale, solo perché la disciplina dell'orario non è contenuta nel Dlgs 66/2003.
Secondo i tecnici di via Flavia, infatti, il riferimento alla normativa del 2003 ha come unico fine quello di escludere prassi abusive circa la definizione di lavoro straordinario.
La circolare fornisce anche una importante serie di chiarimenti sull'applicazione della detassazione a tutti i settori produttivi.
Per esempio, il lavoro svolto nel periodo notturno è sempre detassato, anche se rientra nell'attività ordinaria. Viene poi premiato chi lavora nei giorni festivi: rientrano, infatti, nello speciale regime di tassazione compensi, premi o gettoni corrisposti per prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo e nei festivi.
Un'altra precisazione riguarda la banca delle ore, che permette di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni di lavoro aggiuntive: in questo caso l'agevolazione spetta solo sulla maggiorazione retributiva erogata.
Anche lo straordinario forfetizzato, ricorda la circolare, rientra tra gli importi ai quali si applica il regime agevolato di tassazione. Sì al regime agevolato anche nel part time, per le prestazioni di lavoro supplementare e per quelle rese in funzione di clausole elastiche e flessibili. Sono agevolate dall'imposta sostitutiva al 10% anche le somme per permessi o ferie non fruite entro il periodo di maturazione, a patto che siano collegate a finalità e risultati di efficienza organizzativa.
Anche per il superminimo il regime fiscale agevolato è condizionato a premi di produttività e di efficienza organizzativa o a prestazioni straordinarie.
La circolare precisa, inoltre, che premi o provvigioni su vendite percepiti in base al fatturato possono essere agevolati a patto che comportino un incremento della produttività e dell'efficienza organizzativa, o della competitività e redditività dell'impresa.
Il beneficio non può, invece, trovare applicazione nei casi di incentivo all'esodo, in quanto lo scopo della norma è quello di premiare le prestazioni lavorative che comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa, o competitività e redditività dell'impresa.
La circolare risolve, includendolo nell'agevolazione, anche il problema dei lavoratori che non hanno avuto un reddito nel 2007, ritenendo che, visto che il beneficio si applica ai soggetti che nel 2007 hanno avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30mila euro, non vi sia ragione di escluderli.
La norma, infatti, non richiede esplicitamente la presenza di reddito nel 2007.
Da segnalare infine che tra le proposte allo studio del Governo a sostegno delle imprese c'è anche la proroga di questa misura agevolativa, applicata per ora per soli sei mesi e in scadenza a dicembre,

Articolo tratto da "Il Sole 24ore Trasporti" n° 19 del 3-15 novembre 2008 pag. 19
Autore: NICOLETTA COTTONE

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