Doppio sconto all'autotrasporto


Lavoro. Le indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate nel corso del Forum del 14 gennaio. Premio a regime cumulabile con il bonus sugli straordinari.
Per gli autotrasportatori si cumulano le agevolazioni sugli straordinari: si applica prima l'esenzione fiscale del 28% e sulla parte di imponibile fiscale residuo è possibile beneficiare della detassazione del 10 per cento.

Questa l'importante precisazione contenuta nella risposta n. 36 (si veda II Sole 24 Ore di ieri) fornita dall'agenzia delle Entrate durante il Forum Lavoro 2009 organizzato dal Sole 24 Ore e dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro lo scorso 14 gennaio.
I chiarimenti delle Entrate, utili soprattutto in questo periodo in cui è consentito sistemare i conguagli di fine anno 2008, sono stati molti.
L'Agenzia, per esempio, ha precisato che nel caso in cui più sostituti abbiano erogato somme agevolate a titolo di straordinario o premi di risdtato, l'ultimo può procedere al conguaglio.
E' necessario, tuttavia, dar conto delle operazioni eseguite nel modello 770 semplificato.
Questo è un caso molto comune visto che nei primi mesi di operatività dell'agevolazione i sostituti hanno corrisposto gli emolumenti con alcuni dubbi poi risolti con la circolare 59/2008.
Un ulteriore aspetto chiarito dall'Agenzia riguarda il regime fiscale da adottare per i contributi previdenziali restituiti ai lavoratori per l'accoglimento da parte dell'Inps della domanda di sgravio contributivo prevista dalla legge 247/2007 e dal Dm 7 maggio 2008.
Secondo le Entrate queste somme costituiscono retribuzioniimponibili Irpef. Tuttavia, in quanto premi di risultato, se sono erogate nel secondo semestre 2008 possono essere assoggettate alla sostitutiva del 10% prevista dal DI 93/2008; se sono erogate nel 2009 sono applicate le disposizioni previste dal DI 185/2008.
Pertanto, qualora la restituzione sia avvenuta con le paghe di dicembre 2008, il sostituto d'imposta poteva applicare l'agevolazione nei limiti di 3.000 euro complessivi.
Se la restituzione avviene nel corso dei primi mesi 2009 (come l'lnps ha consentito) trova applicazione il plafond di 6.000 euro.
In tema di autotrasportatori è stato chiesto se la sostitutiva del 10% prevista dal DI 93/2008 è cumulabile con la disposizione che determina l'esenzione fiscale degli emolumenti corrisposti a titolo di straordinario nella misura del 28 per cento.
L'Agenzia nel confermare il cumulo delle due agevolazioni ha fatto anche un esempio di calcolo: in primo luogo, va applicata la quota di esenzione fiscale e successivamente, al verificarsi delle condizioni previste, deve essere riconosciuta la detassazione del 10 per cento.
Il caso prospettato riguarda uno straordinario erogato al lavoratore di 2.000 euro nel primo semestre e di 2.500 euro nel secondo semestre.
L'Agenzia ha precisato che: primo semestre 2.000-28%= 1440; ' secondo semestre 2.500 -28% = 1.800.
Dopo di che, mentre l'imponibile così determinato relativo al primo semestre (1440) andrà a tassazione ordinaria dal momento che non era in vigore la misura agevolativa del 10%, quello del secondo semestre (1.800) sarà invece assoggettabile al regime di imposta sostitutiva prevista dal DI 93/2008.

Articolo tratto da il Sole 24ore n°22 del 23 gennaio 2009 pag. 25
Autore: Enzo De Fusco

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