R.I.D. 2007

Suppl G.U. n. 65 del 19-3-2007

Decreto 7 novembre 2006


 
Recepimento delle direttive 2004/89/CE della Commissione, del 13 settembre 2004, e 2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adattano, rispettivamente per la quinta e la sesta volta al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.


IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia»;

Vista la direttiva 2004/89/CE della Commissione, del 13 settembre 2004, che adatta, per la quinta volta, al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, integrando l'allegato alla citata direttiva 96/49/CE con altro allegato recante «Modifiche al Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all'allegato I dell'appendice B della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004»;

Vista la direttiva 2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la sesta volta, al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, integrando l'allegato alla citata direttiva 96/49/CE con altro allegato recante «Modifiche al Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all'allegato I dell'appendice B della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005»;

Visti gli Allegati A e B della direttiva 96/49/CE del Consiglio, come annunciato nella direttiva 2001/6/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta, per la terza volta, al progresso tecnico, la direttiva 96/49 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia pubblicati in lingua italiana sulla Gazzetta delle Comunità del 24 aprile 2004, n.L121/1;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 26 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/29/CE della Commissione, del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE, ai sensi del quale l'allegato di cui all'art. 1 del medesimo decreto e' redatto in lingua francese e rappresenta il testo consolidato al 2003 del RID in lingua francese;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» ed in particolare l'art. 13 relativo alle modalità di recepimento degli adeguamenti tecnici;

Considerato che e' opportuno procedere al recepimento delle suddette direttive in quanto adeguano al progresso tecnico per la quinta e sesta volta l'allegato alla direttiva 96/49/ CE che disciplina il trasporto delle merci pericolose su ferrovia all'interno della Comunità europea;

 

Decreta:

Art. 1.
L'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, come da ultimo modificato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 26 giugno 2003, e' sostituito dall'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, nella versione tradotta in lingua italiana, recante: «Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), di cui all'allegato I dell'appendice B della Cotif, in vigore dal 1° gennaio 2005».

 

Art. 2.
In caso di divergenza tra il testo in lingua italiana ed il testo originale in lingua francese, fa fede il testo in lingua francese.
Art. 3.
Nel regolamento di cui al precedente art. 1, i termini corrispondenti in lingua francese a «parte contraente» ed a «gli Stati o le ferrovie» sono sostituiti con il termine corrispondente a «Stati membri».
 
Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati omessi

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