DETERMINAZIONE 14 dicembre 2011 - COSTI D'ESERCIZIO
DETERMINAZIONE 14 dicembre 2011: RIESAME E REVISIONE DELLA DETERMINAZIONE ADOTTATA IL 2 NOVEMBRE 2011 e DETERMINAZIONE DI CUI AL COMMA 2 DEL VIGENTEART.83 BIS DEL DECRETO LEGGE 112/2008 - DETERMINAZIONE INTEGRALE IN ALLEGATO. SEGUE LA TRASCRIZIONE TESTUALE:
1.Riesame e revisione della determinazione adottata il 2 novembre 2011
L'impostazione metodologica posta a fondamento del calcolo dei valori dei costi minimi quale risulta dalla Determinazione del 2 novembre u.s. viene confermata ed esplicitata come segue.
Le voci di costo chilometrico prese in considerazione sono state individuate per 5 classi di veicoli a seconda della massa massima complessiva a pieno carico, per ciascuna delle quali è stata individuata una percorrenza annua media ed un consumo medio di gasolio a chilometro. All'interno della classe di massa superiore a 26 tonnellate a parte quella generica, sono state individuate diverse tipologie di veicolo in funzione della categoria merceologica trasportata, rapportando al diverso utilizzo anche la percorrenza annua media.
Le voci di costo di cui sopra sono le seguenti:
- Costo trattore stradale calcolato come segue:
1-costo di acquisto per il quale viene considerato un valore convenzionale che tiene conto del valore medio dei prezzi di listino dei principali produttori e della scontistica mediamente applicata.
2- ammortamento in sei anni con un valore residuo pari al 20% del costo di acquisto
- Costo semirimorchio calcolato come segue:
1-costo di acquisto per il quale viene considerato un valore convenzionale che tiene conto del valore medio dei prezzi di listino dei principali produttori e della scontistica mediamente applicata,
2-ammortamento in dieci anni con un valore residuo pari al 20% del costo di acquisto.
- Costi di manutenzione determinati in base alle operazioni normalmente previste nell'arco temporale della vita utile del veicolo L'incidenza è stata determinata in ragione di una percentuale annua rispetto al costo da ammortizzare del trattore e del costo da ammortizzare del semirimorchio.
- Costo del lavoro determinato con riferimento esclusivo ad autisti dipendenti sulla base del CCNL vigente riferito al livello previsto nella scala classificatoria per la guida delle specifiche classi di veicolo (4°, 3° e 3° super). È stato tenuto in considerazione il costo del lavoro medio comprensivo di tredicesima, quattordicesima, trasferte e fuori orario.
- Costo per assicurazioni, revisioni e bolli che tiene conto dei livelli medi di costo per le assicurazioni obbligatorie (RCAuto) e dell'importo per la tassa di proprietà ed oneri di revisione.
- Costo per pneumatici, determinato considerando un costo unitario medio per pneumatico nuovo di fabbrica, la durata media dello stesso (e dunque della cadenza di sostituzione), tenuto conto del numero dei pneumatici a seconda della classe di veicolo.
- Costo del carburante determinato per chilometro di percorrenza riferito al consumo medio delle diverse classi di veicoli (dati relativi al prezzo di settembre 2011, riferiti all'ultima rilevazione disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico, così come riportati nella relativa tabella pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
- Costo dei pedaggi autostradali determinato sulla base di una stima delle percorrenze medie in autostrada per ciascuna classe di veicolo.
- Costi di organizzazione, determinati tenendo conto di un'impresa correttamente organizzata ed efficiente.
Inoltre il valore del costo chilometrico del carburante relativo ai un veicoli superiori a 7,5 tonnellate è ricavato depurando il valore del costo del carburante "alla pompa" del valore dello sconto delle accise e del valore dell'IVA, ovvero (il risultato è il medesimo) aggiungendo al costo industriale del carburante il valore delle accise al netto degli sconti.
In relazione alle problematiche emerse circa l'individuazione di un significato univoco del titolo della parte destra delle tabelle approvate il 2 novembre 2011, L'Osservatorio determina di approvare la seguente definizione, che deve sostituire la precedente:
"Costi minimi di esercizio, che garantiscono il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti, per l'impresa di autotrasporto per conto di terzi, relativi a contratti di trasporto stipulati in forma scritta fra 10 vettore e 2° vettore, così come definiti dall'articolo 2 del d.lgs 286/2005 (commi 4 e 4 bis art. 83 bis legge 133/2008)".
2. Determinazione di cui al comma 2 del vigente art. 83 bis del decreto legge 112/2008
L'Osservatorio, in relazione ai valori relativi ai costi diversi dal gasolio ("gli altri costi"), tenuto conto che i termini del 15 giugno e del 15 dicembre di cui al comma 2 dell'articolo 83 bis sono da intendersi tassativi solo dopo la prima deliberazione dell'Osservatorio, procede al riesame degli "altri costi" necessari per costruire le tabelle recanti i valori dei costi di esercizio.
L'Osservatorio determina di confermare gli "altri costi" così come determinati in data 2 novembre 2011, posto che da tale prima deliberazione dell'Osservatorio è trascorso poco più di un mese.
Pertanto l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, in relazione alla determinazione da assumere al 15 dicembre, delibera di non apportare alcuna modifica ai valori dei costi differenti da quelli del gasolio.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Autotrasporto_merci_conto_terzi_Costi_14_dicembre_2011.pdf | 126.48 KB |



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