DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n.5 (S.O.G.U. n.27 del 9.2.2012-su G.U.R.I 33 del 9.2..2012)

Il presente decreto, con l'intento di apportare semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità, modifica tra gli altri anche alcuni articoli dell'attuale codice della strada. In allegato l'estratto dell l'art.11 in questione, nonchè una versione integrale del decreto.
Qui di seguito, invece, la trascrizione dell'ART.11:

DECRETO-LEGGE
9 febbraio 2012, n. 5
(S.O.G.U. n. 27 del 9.2.2012)
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la
semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di
crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri
amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al
sistema produttivo del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio e
del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per i
beni e le attività culturali;
Emana il seguente decreto-legge:
omissis
Art. 11
Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del
servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante
"Nuovo Codice della strada", e di seguito denominato "Codice della strada", sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: "4. L'accertamento dei
requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai
competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:";
c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59, è soppressa;
d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
le parole: ", previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una
commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis " sono
soppresse.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto
legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della
strada, i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di
guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli
abilitativi ogni due anni.
4. l Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera a) del comma 1.
5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta a quelli festivi;" sono sostituite dalle seguenti: "in
aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di
sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i
divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico
produttivo nel suo complesso." ;
b) la lettera c) è soppressa.".
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla
frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità
professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso
di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la
dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in
maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie
da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai
sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla
sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo
30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione
e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla
viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto
affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e
scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento
della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal
regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due
anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di
avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica
prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: "Le officine" sono inserite le seguenti: "autorizzate alla
riparazione dei tachigrafi" e le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse.
Omissis
Art. 63
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Cancellieri, Ministro dell'interno
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Ornaghi, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Severino

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