DECRETO 3 maggio 2012 - contributi per la formazione professionale

DECRETO 3 maggio 2012 - Modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83. (12A07408) (GU n. 152 del 2-7-2012 )

Il presente decreto determina all'art.1 le risorse destinate all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale, specifica o generale nel settore dell'autotrasporto, nello specifico ammontanti complessivamente ad euro 23.052.697.

Più in particolare si determina

  • all'ART.1: Finalita', beneficiari e intensita' del contributo,
  • all'ART.2:Termini di proposizione delle domande e requisiti,
  • all'ART.3:Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi,
  • all'ART.4:Verifiche, controlli e revoca dai contributi, ed
  • all'ART.5: Disposizioni finali.

IN ALLEGATO LA VERSIONE INTEGRALE DEL DECRETO ED I 2 ALLEGATI (domanda e dichiarazione sostitutiva)

Segue la trascrizione integrale del corpo del decreto:


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 3 maggio 2012

Modalita' operative per l'erogazione dei contributi  a  favore  delle
iniziative   per   la   formazione    professionale    nel    settore
dell'autotrasporto di merci, ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83. (12A07408) 
 
                             IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  n.  157  del  9  luglio  2009,  recante
modalita' di ripartizione e di  erogazione  delle  risorse  destinate
agli incentivi per  la  formazione  professionale,  di  cui  all'art.
83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  convertito
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento,  in
base al quale, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono stabiliti  termini  e  modalita'  per  accedere  agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni che le stesse dovranno contenere; 
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare
l'art. 87; 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media
impresa; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione  del  6
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato  comune  in  applicazione  degli  articoli  87  e  88  del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
9 agosto 2008, ed in particolare gli articoli 38 e 39  che  prevedono
aiuti  alla  formazione,  in  quanto  non  rientranti  nell'ordinaria
gestione aziendale; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 21 novembre 2009, n. 272, recante  modalita'  operative  per
l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative  per   la
formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 3-quater del decreto-legge  5  agosto  2010,  n.  125,
convertito dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, che destina ulteriori
risorse a favore dell'agevolazione di nuovi  progetti  di  formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
3 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 3 febbraio 2011, n.  27,  recante  modalita'  operative  per
l'erogazione dei contributi a  favore  di  nuove  iniziative  per  la
formazione professionale, ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83  e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 13  dicembre  2010,  n.  220,
recante «disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato»,   che   destina   complessivamente   agli
interventi  a  sostegno  dell'autotrasporto,   la   somma   di   euro
124.000.000; 
  Considerato  che  le  risorse  complessivamente   disponibili   per
interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, in  virtu'  del
combinato disposto dell'art. 2, comma 4-duodecies, del  decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2011, n. 10, e dell'art.  1,  comma  13  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, ammontano ad euro  368.052.697,  da  ripartire
fra i vari programmi di intervento; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 18 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
153  del  4  luglio  2011,  che  ripartisce  le  risorse  finanziarie
destinate al settore dell'autotrasporto per  l'esercizio  finanziario
2011, rifinanziando, fra gli altri, gli  interventi  a  favore  della
formazione professionale; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze, n. 210 del 25 maggio 2011, che assegna
l'importo di euro 8.052.697 sul  fondo  per  il  proseguimento  degli
interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per
l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione professionale,
avuto riguardo agli effetti determinatisi a causa delle  nuove  norme
in  materia  di  sicurezza  della  circolazione  e  di  accesso  alla
professione di autotrasportatore; 
  Considerato che detto importo risulta accantonato, quale residuo di
stanziamento,  sul  capitolo   7330,   denominato   «Fondo   per   la
ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'
e del trasporto combinato»; 
  Visto l'art. 33, comma 10, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato», che dispone l'autorizzazione della spesa di
400 milioni di euro  per  l'anno  2012,  da  destinare  a  misure  di
sostegno al settore dell'autotrasporto di merci; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
24 febbraio 2012, n. 55, registrato dalla Corte dei conti in data  16
marzo 2012,  recante  ripartizione  delle  risorse  da  destinare  al
settore dell'autotrasporto, a valere sui fondi 2012; 
  Visto in particolare l'art. 1, lettera c), che destina  15  milioni
di euro per contributi alle imprese di autotrasporto per iniziative a
favore della formazione professionale; 
  Considerato   che,   ai   sensi   del    sopra    citato    decreto
interministeriale,  gli  interventi   a   favore   della   formazione
professionale sono adottati secondo le  medesime  procedure  previste
per gli interventi in atto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007,
n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287, dell'11  dicembre
2007, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del  Fondo
per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto  di
merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6,  comma  8,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201,  il
quale  prevede  che  le  amministrazioni  dello  Stato,  a  cui  sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,  possono  affidarne
direttamente la gestione, nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e
nazionali conferenti, a societa'  a  capitale  interamente  pubblico,
sulle quali  le  predette  amministrazioni  esercitano  un  controllo
analogo a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolgono  la
propria    attivita'    quasi    esclusivamente     nei     confronti
dell'amministrazione dello Stato. La stessa  norma  dispone  che  gli
oneri  relativi  alla  gestione  dei  predetti  fondi  ed  interventi
pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; 
  Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31  dicembre  2007,
n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi  del
quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del
mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1,  comma  461,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' stata prorogata l'attivita'  della
Societa' Rete  Autostrade  Mediterranee  S.p.A.,  RAM,  da  svolgersi
secondo direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e  sono  state
cedute, a titolo  gratuito,  le  azioni  della  Societa'  stessa,  al
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  che  esercita  i  diritti
dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti; 
  Viste le Convenzioni stipulate ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  e
dell'art. 3, comma 1 del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009,
e relativi Atti aggiuntivi, nonche' la Convenzione stipulata ai sensi
dell'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale 3 dicembre 2011, con le
quali il Ministero ha affidato a  RAM  la  gestione  operativa  delle
istruttorie relative all'attuazione dei citati regolamenti n. 84/2009
e n. 83/2009; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  13  dicembre  2011,
allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre  2011
e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del  quale  sono
state delegate al Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto  che  hanno
evidenziato l'opportunita' di definire  immediatamente  le  procedure
per  l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative   di
formazione  a  valere  sui  fondi  disponibili  nel  corrente   anno,
contestualmente ed in unica soluzione con le iniziative da avviare  a
valere sui fondi 2011; 
  Ritenuto di non dare corso, con la fase integrativa dell'efficacia,
al decreto ministeriale 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  le  modalita'
operative per l'erogazione dei contributi a favore  delle  iniziative
per la formazione professionale, registrato dalla Corte dei conti  in
data 29 febbraio 2012, Reg. 2, F. 98; 
  Ritenuto, pertanto, preferibile definire le modalita' operative per
l'erogazione dei contributi per  l'avvio  di  ulteriori  progetti  di
formazione professionale nel settore dell'autotrasporto  mediante  un
unico  decreto  ministeriale,  a  valere  sulle  risorse  complessive
destinate dall'art. 1, comma 1, lett. c)  del  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 25 maggio  2011,  n.  210,  e
dell'art. 1, comma 1, lettera  c)  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze, 24 febbraio 2012, n. 55; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 
 
  1. Le  risorse  destinate  all'agevolazione  per  nuove  azioni  di
formazione  professionale,   specifica   o   generale   nel   settore
dell'autotrasporto,   di   cui   al   presente   decreto,   ammontano
complessivamente ad euro 23.052.697, per effetto dell'art.  1,  comma
1, lett. c), del decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 25 maggio 2011, n.  210  e  dell'art.  1,  lettera  c),  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  24  febbraio
2012, n. 55. 
  2. Soggetti  destinatari  della  presente  misura  incentivante,  e
quindi delle azioni di formazione professionale, sono le  imprese  di
autotrasporto, i cui titolari,  soci,  amministratori,  dipendenti  o
addetti partecipino  ad  iniziative  di  formazione  o  aggiornamento
professionale,  generale  o  specifico,  volte  all'acquisizione   di
competenze  adeguate  alla  gestione   d'impresa,   ed   alle   nuove
tecnologie,   allo   scopo   di   promuovere   lo   sviluppo    della
competitivita', l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di
sicurezza sul lavoro. 
  3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, interaziendali, territoriali o  strutturati  per
filiere, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1,  comma  1,
del decreto ministeriale 6 novembre 2009. 
  4. L'attivita' formativa e' finanziabile esclusivamente se relativa
ad  operazioni  poste  in  essere  successivamente   alla   data   di
presentazione della domanda,  anche  se  avviate  dopo  l'entrata  in
vigore del presente decreto, e va in ogni caso terminata entro e  non
oltre il termine di cui al successivo art. 3, comma 4. 
  5. Ai fini  dell'erogazione  dei  contributi  di  cui  al  presente
decreto,   l'intensita'   massima   del   contributo,   le   relative
maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a  quanto
previsto  dall'art.  39  del  Regolamento  (CE)  n.  800/2008   della
Commissione del 6 agosto 2008. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
          Termini di proposizione delle domande e requisiti 
 
  1. Possono proporre domanda, per accedere ai contributi di  cui  al
presente decreto le imprese di autotrasporto  di  merci  aventi  sede
principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale  degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi,  nonche'  le  strutture
societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite
a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo
II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte  nell'apposita
sezione del predetto albo, relativamente ai progetti  di  formazione,
specifica o generale, avviati dopo l'entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  2. Le domande devono essere redatte utilizzando  esclusivamente  il
modello che si allega, come parte  integrante,  al  presente  decreto
(all. 1) e devono essere presentate entro il  termine  perentorio  di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita', via Giuseppe Caraci n. 36  -  00157  Roma,  tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero  mediante  consegna  a
mano presso la Direzione generale medesima. In tale  ultima  ipotesi,
l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera'  ricevuta
comprovante  l'avvenuta  consegna.  Il  timbro  apposto  dall'ufficio
postale accettante fa fede circa il rispetto dei termini  di  cui  al
periodo precedente. 
  3. L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il  soggetto
o i soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art.
3, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio
2009, n. 83. 
  4. L'impresa richiedente puo' conferire delega  alla  presentazione
della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come
attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione  del
contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 
 
  1.  Per  i   profili   connessi   all'espletamento   dell'attivita'
istruttoria  e  di  gestione  dei  contributi   per   la   formazione
professionale il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  si
avvale,  mediante  apposita  convenzione,   della   Rete   Autostrade
Mediterranee S.p.A. (RAM). 
  2. Qualora, in esito ad un primo  esame,  esigenze  istruttorie  lo
richiedano, la societa'  R.A.M.  S.p.a.,  mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento, invita i  soggetti  che  hanno  presentato  la
domanda ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di
quindici giorni. 
  3. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,
provvede a valutare gli  esiti  dell'attivita'  istruttoria  compiuta
dalla Societa' RAM, e, qualora sussistano i  requisiti  previsti  nel
presente decreto, approva i progetti di formazione  presentati  e  ne
da' comunicazione, mediante raccomandata con avviso  di  ricevimento,
alle imprese richiedenti, entro i successivi  sessanta  giorni.  Tale
comunicazione e' dovuta anche in caso di non ammissione del  progetto
da parte  della  Commissione  stessa.  La  Commissione  valuta  anche
l'attivita' di R.A.M. S.p.a., al fine dell'erogazione  di  quanto  ad
essa dovuto ai sensi della Convenzione di cui al comma 1. 
  4. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, data
entro la quale dovra' anche essere inviata specifica  rendicontazione
dei costi sostenuti, secondo il  preventivo  allegato  alla  domanda,
risultanti  dalle  fatture  in  originale  quietanzate  indicate   in
apposito elenco, ovvero con fatture in originale  unitamente  ad  una
garanzia fideiussoria «a  prima  richiesta»,  che  l'impresa  istante
stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto
pagamento  delle  spese  preventivate  per   sostenere   l'iniziativa
formativa effettuata. A tale documentazione  dovra'  essere  allegata
una relazione  di  fine  attivita'  sottoscritta  dall'impresa  o  da
soggetto  munito  di  espressa  delega,  dalla  quale  si  evinca  la
corrispondenza con il  piano  formativo  presentato  e  con  i  costi
preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza.  Dovranno,
inoltre, essere allegati i seguenti documenti: 
    1. Registri di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati
dall'ente attuatore; 
    2. Copia degli attestati rilasciati ai partecipanti; 
    3. Dichiarazione dell'ente  di  formazione,  resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante la piena idoneita' didattica  dei  docenti  rispetto  alle
materie oggetto del corso; 
    4. Programmi di studio concernenti le materie oggetto dei corsi; 
    5. Calendario dei corsi; 
    6. Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo. 
  5. La Commissione di valutazione, avvalendosi della  Societa'  RAM,
esaminata la documentazione presentata dagli enti  di  formazione  ai
sensi del precedente comma 3, provvede a  determinare  l'entita'  del
contributo, redige  l'elenco  delle  imprese  ammesse  al  contributo
medesimo, e lo comunica alla  Direzione  generale  per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti. 
  L'importo riconosciuto a favore dei beneficiari dei contributi  per
la formazione viene erogato, in ogni caso, nei limiti della  capienza
delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Ove  al  termine  delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse
sufficiente   a   soddisfare   interamente   le   istanze   giudicate
ammissibili, al fine di garantire il predetto  limite  di  spesa,  il
contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto fra  tutte  le
imprese richiedenti. 
  6. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al comma 5, al
fine di poter fruire  dei  benefici,  dovranno  comprovare,  mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, di non rientrare  tra  coloro  che  hanno  ricevuto  e,
successivamente  non  rimborsato,  ovvero  depositato  in  un   conto
bloccato,  gli  aiuti  di  Stato   individuati   quali   illegali   o
incompatibili dalla Commissione europea. A tal  fine,  dovra'  essere
utilizzato il modello  che  si  allega,  come  parte  integrante,  al
presente decreto (all. 2). 

        
      
                               Art. 4 
 
 
            Verifiche, controlli e revoca dai contributi 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita'  -  si
riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento  dei  corsi
di formazione, anche durante la loro effettuazione, e di  controllare
l'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa. In caso di
accertamento di irregolarita' o violazioni della vigente normativa  o
del presente decreto, il contributo per la formazione sara'  revocato
con obbligo di restituzione degli  importi  erogati  e  dei  relativi
interessi. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il  decreto  ministeriale 9  gennaio  2012,  n.  4,  recante  le
modalita' operative per l'erogazione dei contributi  a  favore  delle
iniziative per la formazione professionale  a  valere  sulle  risorse
destinate al settore dell'autotrasporto per  l'esercizio  finanziario
2011,  e'  ritirato,   per   effetto   di   una   nuova   valutazione
dell'interesse pubblico originario, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  2.  Le  disposizioni  del  decreto   ritirato   sono,   in   quanto
compatibili, trasfuse nel presente decreto. 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 3 maggio 2012 
 
                                  p. il Ministro delle infrastrutture 
                                            e dei trasporti           
                                           il vice Ministro           
                                                Ciaccia               

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2012 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare registro n. 6, foglio n. 206. 

        
      
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      

03.07.2012

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

10:56:17

 
 
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