Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Circolare Prot. 510 del 10/01/2012 - Corsi rinnovo CQC

La circolare dettaglia una serie di disposizioni modificative ed integrative della circolare prot. 85349 del 22 ottobre 2010, riguardo ai Corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente (CQC).
Di seguito la trascrizione della circolare. In allegato la versione integrale originale in formato pdf.

Oggetto:
Corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di
qualificazione del conducente (CQC) – disposizioni modificative ed
integrative della circolare prot. 85349 del 22 ottobre 2010.
Come è noto nella G.U. n. 192 del 19 agosto 2011 è stato pubblicato il decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2011 che, modificando l’articolo 13,
comma 10, del DM 16 ottobre 2009, ha ampliato da dodici a diciotto mesi – antecedenti la
data di scadenza di validità della CQC – il termine per frequentare un corso di formazione
periodica utile al rinnovo di validità della CQC stessa, senza pregiudizio per l’esercizio
continuativo dell’attività professionale di autotrasporto di persone o merci.
Pertanto, a decorrere dal 9 marzo 2012 potranno essere avviati i corsi di formazione
periodica per le CQC che abilitano al trasporto di persone. Tra queste le prime in scadenza
sono quelle rilasciate:
• a conducenti residenti in Italia, su esibizione documentale di un certificato di
abilitazione professionale di tipo KD posseduto alla data del 9 settembre
2008, ovvero
• a conducenti residenti in uno Stato appartenente all’Unione Europea o alla
Spazio Economico Europeo, in possesso alla data del 9 settembre 2008 di
patente di categoria D1, D1+E, D o D+E e dipendenti con qualifica d’autista
da impresa avente sede in Italia; ovvero
• a conducenti residenti in uno Stato extra-UE, su esibizione di abilitazione
rilasciata dallo Stato di residenza – equipollente al certificato di abilitazione
professionale di tipo KD italiano – posseduta alla data del 9 settembre 2008 e
dipendenti con qualifica d’autista da impresa avente sede in Italia, (cfr articolo
9, par. 3 Dir. 2003/59/CE e circolare in oggetto par. 7).
Nel rinviare con riferimento al programma dei corsi di formazione periodica
all’articolo 20 del d.lvo n. 286/2005 e s.m.i. ed all’articolo 13 del DM 16 ottobre 2009, si
intende qui definire i criteri in base ai quali il responsabile del corso, qualora una o più
lezioni del docente siano sostituite da lezioni registrate su supporto multimediale, può
attestarne la conformità ai programmi medesimi, così come previsto dal comma 4 del citato
articolo 13.
A tal fine, si deve considerare che la formazione periodica in parola – che l’allegato
I della Direttiva 2003/59/CE prescrive atta a conferire ai conducenti “livelli di conoscenze e
di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di
patenti”, nonché conforme a non meno del livello 2 della struttura dei livelli di formazione
di cui all’allegato I della decisione 85/368/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985, relativa
alla corrispondenza delle qualifiche di formazione tra gli Stati membri delle Comunità
europee – assume particolare rilevanza proprio in considerazione della circostanza che, in
tale fase, essa è rivolta a conducenti che, avendo in massima parte acquisito la CQC per
mera esibizione documentale di un idoneo titolo posseduto, non aggiornano la propria
formazione da molto tempo.
Pertanto, si ritiene opportuno sottolineare che il supporto multimediale, per la sua
natura peculiare di “supporto” non può essere autoconsistente, risolvendosi altrimenti
nell’autoapprendimento che è espressamente vietato dal citato articolo 13, comma 4.
Inoltre deve considerarsi che il responsabile del corso attesta la conformità del
supporto multimediale ai “programmi” e non alle singole lezioni: per le ragioni suesposte è
evidente che il programma di formazione periodica non può risolversi nella mera somma di
cinque moduli di lezioni di sette ore ciascuno, ma deve assicurare un quid pluris
rappresentato dal perseguimento delle finalità che la Direttiva prima, e il decreto legislativo
poi, ritengono essenziali al concetto stesso di formazione, ovvero il possesso di conoscenze
ed attitudini necessarie per guidare in sicurezza.
Tanto esposto, ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni in materia
di corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità della CQC, già poste con
circolare prot. n. 85349 del 22 ottobre 2010, si dispone che nell’ambito di ciascun
modulo del corso di formazione periodica, ancorché “una o più lezioni del docente possano
essere sostituite da lezioni registrate su supporto multimediale” è indispensabile assicurare
che almeno due ore di lezione siano svolte con “sistema frontale”, ossia alla presenza di un
docente in grado di interagire con i partecipanti al corso al fine di verificarne il livello di
comprensione ed assimilazione dei contenuti propri di ciascun modulo, offrire chiarimenti e
possibilità di approfondimento.
Conseguentemente, mentre per la parte di corso svolto con sistema multimediale è
necessaria e sufficiente la presenza in aula del responsabile del corso (giusta il disposto del
più volte citato articolo 13, comma 4), per l’espletamento delle predette due ore di lezione,
svolte con sistema frontale, sarà necessaria la presenza di un docente con la qualifica di
insegnante in possesso di abilitazione ovvero di esperto in materia di organizzazione
aziendale o figure equiparate, in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di
docente nei corsi di qualificazione iniziale.
Per quanto su esposto, nei corsi di formazione periodica CQC:
- se svolti interamente con lezioni di tipo “frontale”, ovvero rese da un docente, il
responsabile del corso può essere il legale rappresentante del soggetto erogatore
del corso stesso ovvero persona da questi delegata, purché in possesso
dell’abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di
organizzazione aziendale (e non dell’istruttore in quanto figura non prevista nel
corpo docenti dei corsi in parola), prescindendo dall’anzianità e dagli ulteriori
requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di docente dei corsi in parola;
-
se invece svolti avvalendosi di sistema multimediale, il responsabile del corso
può essere il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso solo se
in possesso dell’abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia
di organizzazione aziendale nonché dei requisiti di anzianità previsti per
l’esercizio dell’attività di docente dei corsi in parola. In caso contrario, il legale
rappresentante dovrà delegare quale responsabile del corso persona titolare dei
predetti requisiti professionali.
Nella circolare 85349 del 22.10.2010 è pertanto abrogata ogni disposizione
incompatibile ovvero in contrasto con quanto prescritto dalla presente.
***
Nulla è infine innovato con riferimento ad ogni altra disposizione di cui al decreto
legislativo n. 286/2005 e s.m.i., al DM 16.10.2009 e s.m.i. ed ai due DD 22 ottobre 2010 in
materia rispettivamente di rilascio della CQC e gestione del punteggio sulla CQC e sul KB.
La scrivente direzione si riserva infatti un eventuale e definitivo intervento normativo
sulla materia di che trattasi all’esito della valutazione dei contributi e delle istanze che
saranno rappresentati nel corso dei lavori di un apposito tavolo tecnico, già preannunciato
con nota Prot. n. 33387 del 25.11.2011 e di prossima convocazione nel mese di gennaio.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

AllegatoDimensione
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