DIRETTIVA 2010/61/UE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVE
DIRETTIVA 2010/61/UE DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2010
che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ( 1 ), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:


(1) L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1, e l’allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili, come definito all’articolo 2 di tale direttiva.

(2) Le disposizioni dei sopra citati accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Pertanto, le versioni modificate di tali accordi si applicano a decorrere dal 1 o gennaio 2011, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2011.

(3) L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1 e l’allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(4) La misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per il trasporto terrestre di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Articolo 1
Modifiche della direttiva 2008/68/CE


Gli allegati della direttiva 2008/68/CE sono modificati come segue:


1) nell’allegato I, la sezione I.1 è sostituita dal seguente testo:«I.1. ADR
Allegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 1 o gennaio 2011, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno.»


2) nell’allegato II, la sezione II.1 è sostituita dal seguente testo:
«II.1. RID
Allegato del RID che figura come appendice C della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), applicabile con effetto dal 1 o gennaio 2011, restando inteso che “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, come opportuno.»


3). Nell’allegato III, la sezione III.1 è sostituita dal seguente testo:
«III.1. ADN
I regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2011, così come l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, come opportuno.»

 


Articolo 2
Recepimento


1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011. Essi comunicano senza indugio alla Commissione il testo di dette disposizioni ed una tabella di concordanza fra le suddette disposizioni e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.


2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 3
Entrata in vigore


La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 


Articolo 4
Destinatari


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 


Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.


Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

AllegatoDimensione
ORIGINALE DIRETTIVA 2010/61/UE DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 2010702.74 KB

Commenti

Invia nuovo commento

Disclaimer
  1. I contenuti dei singoli commenti rappresentano il punto di vista dell’autore degli stessi, pertanto il proprietario di www.progitech.org dichiara di non essere responsabile per i commenti inseriti dai lettori, ovvero per commenti lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze o delle leggi, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata.

  2. Qualora doveste riscontrare dei commenti illeciti, siete pregati di contattare l’Amministratore del sito che avrà cura di rimuoverli immediatamente. I commenti che riportano un indirizzo di posta elettronica palesemente fittizio saranno rimossi.
Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.
CAPTCHA
Questa domanda serve a verificare che il form non venga inviato da procedure automatizzate
Image CAPTCHA
Ignora gli spazi ma rispetta maiuscole/minuscole!