DECRETO 25 ottobre 2011 - GU n. 274 del 24-11-2011

"Ritenuta la necessita' di semplificare le procedure di approvazione degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi destinati al trasporto di merci pericolose..", vengono in sostanza aggiunte le categorie RID ed ADN al detto Decreto 10 Giugno 2004 inerente le procedure per l'approvazione di imballaggi.

In particolare così dispone il Decreto:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 ottobre 2011
Modifiche al decreto 10 giugno 2004 relativo alle procedure per
l'approvazione di imballaggi, di Gir e di grandi imballaggi destinati
al trasporto su strada di merci pericolose. (11A14817)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante
l'attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno
delle merci pericolose;
Visto il proprio decreto del 10 giugno 2004 recante le procedure
per l'approvazione di imballaggi, di GIR e di grandi imballaggi
destinati al trasporto su strada di merci pericolose;
Considerato che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informatici e statistici e' competente per l'approvazione
degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi destinati al
trasporto di merci pericolose su strada (ADR), su ferrovia (RID) e
sulle vie navigabili interne (ADN);
Ritenuta la necessita' di semplificare le procedure di approvazione
degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi destinati al
trasporto di merci pericolose;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al DD 10 giugno 2004
1. Nel decreto dirigenziale del 10 giugno 2004 l'acronimo ADR e'
sostituito con "ADR/RID/ADN".
2. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto dirigenziale 10 giugno 2004
sono aggiunte le seguenti alinee:
g) "ADR" l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre
1957, e successive modifiche;
h) "RID" il regolamento relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla
convenzione sul trasporto internazionale per
ferrovia
(COTIF)
conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modifiche;
i) "ADN" l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra
il 26 maggio 2000, e successive modifiche.
Roma, 25 ottobre 2011
Il capo del dipartimento: Fumero

 

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