LEGGE 4 aprile 2012, n. 35 - (S.O.G.U. n. 69 del 6.4.2012), attinenti alla circolazione stradale.
Riportiamo schematicamente tutte le norme inerenti la circolazione stradale e l'autotrasporto, così come determinate dalla legge in oggetto. In allegato è consultabile il corpo integrale della legge di modifica del precedente decreto.
art. 11, comma 3 - CIGC E PATENTI PER ULTRAOTTANTENNI - RINNOVO BIENNALE CON SEMPLICE VISITA MEDICA
Al compimento dell'ottantesimo anno di età, i titolari di CIGC o di patente di guida possono rinnovarne la validità ogni due anni con semplice visita di medico abilitato. Non sono richiesti ulteriori adempimenti ne visita alla CML.
art. 11, comma 5 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE NEI GIORNI FESTIVI DEI VEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 7,5 T
I giorni prefestivi o postfestivi non sono più giorni di divieto di circolazione aggiuntivi rispetto a quelli festivi, ma questi vanno individuati e determinati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, con gli effetti che i divieti stessi determinano sulle attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.
art. 11, comma 6 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE
- Esenzione dal corso obbligatorio: le persone che hanno un diploma di scuola media superiore (come peraltro già prevista dal DLG 395/2000), sono esenti dal corso obbligatorio di preparazione all'esame d'idoneità professionale ma non sono esenti dall'obbligo di sostenere l'esame.
- Esenzione dall'esame: le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività di una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato UE, da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e sia rimasti in attività fino al 10 febbraio 2012, sono esenti dall'esame.
- Nuovi corsi di aggiornamento per i gestori di trasporto: i gestori di trasporto debbano frequentare ogni dieci anni un corso di aggiornamento sulle modifiche intervenute nella disciplina di settore.
- Corso riabilitativo: le persone in possesso di attestato d'idoneità professionale che negli ultimi 5 anni non lo abbiano utilizzato, debbano sottoporsi ad un corso di riqualificazione sulle modifiche intervenute nella disciplina di settore, prima di poterlo impiegare nella direzione di un'impresa di autotrasporto.
art. 11, comma 6 bis - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULL'AUTOTRASPORTO C.T.
- Riduzione della soglia minima di applicazione (da 3,5 ad 1,5 t) delle disposizioni sull'accesso alla professione (vengono perciò ripristinati i limiti previsti antecedentemente al 4.12.2011)
- Dimostrazione dei requisiti da parte delle imprese con veicoli fino a 3,5 t ed introduzione del corso di formazione "professionalizzante" come prerequisito alla dimostrazione dell'idoneità professionale: Per queste imprese, i requisiti per l'accesso alla professione si dimostrano secondo le stesse regole previste dal Decreto dirigenziale 25 novembre 2011, già emanato per le imprese maggiori, eccetto che per il requisito di idoneità professionale. Detto requisito potrà da queste imprese essere soddisfatto con la sola frequenza di un corso di formazione "professionalizzante" (quindi senza esame) e poi, successivamente, con un corso di aggiornamento decennale.
art. 11, comma 6 ter - TERMINI PER LA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE
- Tutte le imprese di autotrasporto in attività al 4 dicembre 2011, autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, debbono dimostrare i requisiti per l'accesso alla professione entro il 4 giugno 2012. Qualora non soddisfino tali requisiti saranno cancellate dal Registro Elettronico Nazionale (REN) e di conseguenza dall'Albo degli autotrasportatori.
- Le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t devono dimostrare i predetti requisiti entro il 7 aprile 2013.
art. 11, comma 6 quarter - GESTORE DEI TRASPORTI
- I gestori dei trasporti possono essere designati a svolgere detta funzione presso una sola impresa.
- Il gestore esterno è ammesso alle sole imprese con al massimo 50 veicoli.
art. 11, commi 6 quinquies e 6 sexies - ACCESSO AL MERCATO DELL'AUTOTRASPORTO MERCI
- Per le imprese con veicoli fino a 3,5 t, oltre alla facoltà di accedere al mercato per cessione di azienda, nel caso di cessione parco gli autoveicoli ceduti debbono essere almeno di categoria euro 5. Introdotto l'accesso diretto con l'acquisizione ed immatricolazione di almeno 2 autoveicoli di categoria non inferiore a euro 5.
- Per tutte le imprese maggiori, analogamente la cessione parco è valida solo se gli autoveicoli ceduti siano di categoria almeno euro 5 e l'accesso diretto con veicoli di massa complessiva non inferiore a 80 t siano sempre di categoria non inferiore a euro 5.
- Non è stata convertita la norma sulla cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori delle imprese prive di veicoli.
art. 11, comma 7 - CENTRO DI COORDINAMENTO INFORMAZIONI SUL TRAFFICO
Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale è autorizzato ad affidare in concessione i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.
art. 11, comma 9 - DISPOSITIVI DI CONTROLLO (CRONOTACHIGRAFO E TACHIGRAFO DIGITALE)
Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica.
art. 11, comma 9 - CONTROLLO GAS DI SCARICO
A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione periodica del veicolo.
art. 11 bis - DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA IN AUTOSTRADA O SU STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a disciplinare le condizioni alle quali il minore conducente può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna. In ogni caso, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, CDS.
Quanto sopra si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, CDS.
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| LEGGE-4-4-12-N35-INTEGRALE.pdf | 142.85 KB |



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