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REINTRODOTTO L' OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - ART. 341-bis
Con la LEGGE 15 luglio 2009, n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, altresì detto 'pacchetto sicurezza', viene reintrodotto dopo 10 anni il reato di oltraggio a pubblico ufficiale: tale reato era sancito dall'articolo 341 del codice penale che venne abrogato dalla legge 205/99. Con detta legge si aggiunge al Codice Penale l'art. 341-bis che recita:
...8. All'articolo 342 del codice penale è premesso il seguente:
Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto...
Indispensabile notare che la LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 , all'Art 1 comma 9 pone e specifica un importante limite al nuovo art. 341-bis introducendo la scriminante relativa agli atti arbitrari del pubblico ufficiale:
9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l'articolo 393 è aggiunto il seguente:
Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). - Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.


