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Scheda di trasporto: valida anche copia non autenticata
La nuova circolare interministeriale del 06/08/09 del Ministero dei Trasporti e dell'Interno, in relazione al nuovo adempimento in vigore dal 19 Luglio 2009 per i trasporti di cose per conto terzi, chiarisce:
“in occasione di un controllo stradale, il documento può essere esibito anche in copia, non autenticata, realizzata sia direttamente dal documento cartaceo originale che dalla stampa di un documento trasmesso al vettore per via fax o per via telematica.”
Ciò è possibile in quanto da un punto di vista giuridico la scheda di trasporto nell'ambito del trasporto di cose in conto terzi risulta essere una scrittura privata ed in quanto tale sono applicabili le disposizioni dell' ART. 2719 del Codice Civile secondo il quale nei rapporti tra privatie le copie fotografiche, i fax e le riproduzioni informatiche di scritture hanno uguale efficacia delle copie autentiche purchè conformi all'originale.
Va infine chiarito che occorre peraltro precisare che, quando il documento originale sia redatto e spedito al vettore interamente con modalità elettroniche, devono essere rispettate le disposizioni relative ai documenti digitali di cui al decreto legislativo 7.3.2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).


