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DECISIONE DEL CONSIGLIO 5 maggio 2009, n. 2009/433/CE riguardante le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina.
DECISIONE DEL CONSIGLIO
5 maggio 2009, n. 2009/433/CE
(G.U.C.E. n. L 144 del 9.6.2009)
relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 61 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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[1]
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Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 61 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina ("regolamento n. 61") sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei veicoli a motore tra le parti contraenti ed a garantire che tali veicoli offrano un elevato livello di sicurezza e di protezione.
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[2]
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Il regolamento n. 61 è stato notificato alle parti contraenti ed è entrato in vigore in quanto regolamento allegato all'accordo del 1958 riveduto nei confronti delle parti contraenti che non hanno comunicato la propria opposizione entro la data o le date ivi previste.
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[3]
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Il regolamento n. 61 dovrebbe essere integrato nel sistema di omologazione dei veicoli a motore e quindi entrare a far parte della normativa vigente nella Comunità,
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Decide:
Articolo 1
1. La Comunità europea aderisce al regolamento n. 61 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina.
2. Il testo del regolamento è accluso alla presente decisione [2].
Articolo 2
Come disposto dagli articoli 35 e 36 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli [3], l'equivalenza delle prescrizioni del regolamento n. 61 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e di quelle della direttiva 92/114/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N [4], è riconosciuta.
Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
M. KALOUSEKIT
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[1]
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GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
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[2]
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Il regolamento sarà pubblicato in una successiva Gazzetta ufficiale.
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[3]
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GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
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[4]
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GU L 409 del 31.12.1992, pag. 17.
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