Commenta

In vigore la corresponsabilità con gli autisti

 

Dal 2 ottobre in vigore la corresponsabilità per i caricatori, subappaltatori e committenti – Sarà monitorato il 2% delle giornate di lavoro 

TIR, a pagare non è più solo l’autista 

Controlli su strada per i mezzi pesanti con attenzione anche all’eventuale corresponsabilità di altri soggetti della filiera del trasporto << che abbia istigato o in altro modo contribuito >> a commettere infrazioni, come i caricatori, i commissionari di trasporto o i subappaltatori.
E con verifica che i contratti di fornitura dei servizi di trasporto siano conformi alla norma.
E’ senza dubbio questa la novità più significativa del decreto legislativo numero 144 che contiene le modalità di << Attuazione della direttiva 2006/22/Ce, sulle norme minime per l’applicazione del regolamento numero [[3820/85/Cee]] e numero 3821/85/Cee relativi a disposizioni in materia sociale nel settore trasporti stradali>>, pubblicato sulla <<Gazzetta>> del 17 settembre e che riguarda i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di trasporto.
Il provvedimento, che è entrato in vigore il 2 ottobre scorso, applica per la prima volta il concetto della corresponsabilità tra il vettore e gli altri attori della filiera del trasporto, principio che rappresenta uno dei cardini della legge di riforma del settore dell’autotrasporto (la [[286/2006]]).
Con questo ultimo decreto lo Stato italiano ha, quindi, recepito la [[direttiva 2006/22]], che prevede un progressivo aumento ( si veda tabella in basso) del numero di controlli che i Paesi della Comunità devono effettuare sul rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo, nonché sull’uso del cronotachigrafo.
Un’ altra novità importante oltre a quella della corresponsabilità applicata, sta nel fatto che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il ministero delle Infrastrutture definirà i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese.
Le imprese che presenteranno un indicatore della classe di rischio elevato saranno soggette a controlli più rigorosi e frequenti.
Secondo le nuove regole i controlli su strada interessano i periodi di guida e di riposo giornalieri e settimanali, le interruzioni, i fogli di registrazione, la velocità del veicolo, il corretto funzionamento del tachigrafo e si estendono su gran parte della rete stradale.
Durante il controllo verranno rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto – nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi – alle dimensioni del parco veicoli dell’impresa  e al tipo di tachigrafo, analogico o digitale.
I posti di controllo saranno situati sulle strade, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio oppure, per non compromettere la sicurezza della circolazione, il veicolo può essere condotto in un luogo più sicuro.
Le imprese responsabili dei conducenti devono conservare per un anno i verbali rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e gli altri dati relativi ai controlli effettuati.
Per quanto riguarda i controlli nei locali delle imprese, questi riguardano i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida effettuati tra questi periodi di riposo, il limite di guida bisettimanale, i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell’unità di bordo e della carta del conducente.
Nel dare attuazione alla direttiva, lo Stato italiano ha scelto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per svolgere le funzioni di coordinamento con gli enti corrispondenti degli altri Stati membri.
In particolare , tra i compiti che il Ministero deve svolgere vi è quello di trasmettere alla Commissione Ue i dati statistici biennali sui controlli e sull’evoluzione del settore dei trasporti su strada.
Sempre il ministero delle Infrastrutture definisce anche gli obiettivi dell’attività nazionale di controllo e pianifica e coordina con il ministero dell’Interno e con quello del Lavoro le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese.
 

 

 

    VISITE NELLE IMPRESE  
Le caratteristiche delle verifiche
·   I controlli saranno effettuati sia su strada sia nei locali delle imprese
·   Saranno effettuati ogni anno almeno sul 2% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti
·   Dopo il 1° gennaio 2010 la percentuale sarà portata al 3 %
·   A partire dal 2012 la percentuale potrà essere aumentata al 4%
·   I controlli su strada dovranno coprire il 30% dei giorni di lavoro soggetti a verifica
·   I controlli presso le imprese dovranno riguardare il 50 % dei giorni di lavoro soggetti a verifica

                 
Articolo tratto da “Il Sole24ore Trasporti” n°17 06-18 ottobre 2008 pag. 17
Autore: Paolo Castiglia

Rispondi

Disclaimer
  1. I contenuti dei singoli commenti rappresentano il punto di vista dell’autore degli stessi, pertanto il proprietario di www.progitech.org dichiara di non essere responsabile per i commenti inseriti dai lettori, ovvero per commenti lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze o delle leggi, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata.

  2. Qualora doveste riscontrare dei commenti illeciti, siete pregati di contattare l’Amministratore del sito che avrà cura di rimuoverli immediatamente. I commenti che riportano un indirizzo di posta elettronica palesemente fittizio saranno rimossi.
Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.
CAPTCHA
Questa domanda serve a verificare che il form non venga inviato da procedure automatizzate
Image CAPTCHA
Ignora gli spazi ma rispetta maiuscole/minuscole!