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Che guaio la patente declassata

 

Revisione della patente di guida di categoria C mediante esame di idoneità psicofisica.

Lo disponeva la Motorizzazione di Milano nei confronti del padroncino protagonista della vicenda descritta nell'antefatto. Il trasportatore veniva poi sottoposto a visita presso la Commissione medica locale, che lo riteneva idoneo solo per la patente di categoria B. A causa di questa limitazione, il trasportatore doveva assumere, con notevole stipendio, un autista che lo sostituisse alla guida dei veicoli aziendali. Contro il parere della Commissione medica il conducente proponeva il ricorso al ministero dei Trasporti e chiedeva un nuovo accertamento medico, comprensivo di visita oculistica. Anche questa verifica accertava la mancanza per l'autista dei requisiti fisici per la patente C, mentre invece lo riconosceva "idoneo per la patente di categoria B speciale ".
Motivazioni discutibili

 

La decisione è opinabile sotto diversi profili, tanto che il trasportatore ha deciso di rivolgersi al Tar (Tribunale amministrativo regionale) per vedere riconosciute, sulla base di diverse motivazioni, le proprie ragioni. Nello specifico possa costituire "il presupposto di un  provvedimento a prescrivere la revisione della patente,trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione" Ciò tanto più in considerazione del fatto che non si è verificato un incidente stradale, né è stata riscontrata alcuna violazione delle norme del Codice della Strada; gli accertamenti diagnostici immediatamente successivi al malore hanno escluso la presenza di un quadro patologico nel trasportatore. L'articolo 128 del    Codice della Strada ( "..qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica") impone di motivare le ragioni dei provvedimenti e, in particolare, di chiarire in base ai quali considerazioni si è formato il dubbio circa la persistenza dei requisiti fisici. I giudizi della Commissione medica locale e del Ministero dei Trasporti, sarebbero viziati da manifesta irragionevolezza.

 

Il rischio è identico

 

Non si comprende, infatti, perché entrambe le autorità abbiano ritenuto il trasportatore inidoneo per la patente C ma idoneo per la patente  B speciale. Se il pericolo che si vuole evitare è che si verifichino perdite di coscienza durante la guida, la conduzione di un veicolo di categoria B costituisce comunque una rilevante minaccia per l'incolumità del conducente e degli altri utenti della strada. Il giudizio medico in oggetto è stato assunto, anzitutto, in base a un presupposto di fatto non veritiero. Nella motivazione del provvedimento di rinvio della Mctc di Milano, infatti, si legge che "risultano numerosi precedenti presincopali e sincopali con perdita di coscienza durante la guida", circostanza quest'ultima che invece non è mai accaduta. Occorrerà a questo punto attendere la decisione del Tar sul ricorso.

 

L'antefatto

 

Un autotrasportatore, in possesso della patente di guida di categoria B e C, accusava un dolore improvviso al petto e allo stomaco mentre si trovava alla guida del proprio automezzo. Arrestava immediatamente il veicolo e poco dopo sopraggiungeva una pattuglia della Polizia locale di Como che lo soccorreva. L'autista veniva quindi condotto al pronto soccorso, dove era diagnosticata una semplice congestione, causata dal consumo di  una bevanda ghiacciata assunta poco prima del malore. Nel medesimo foglio clinico, poi, si dava atto di "numerosi precedenti episodi simili con identiche caratteristiche". Precedenti, questi, mai occorsi alla guida di un autoveicolo e mai oggetto di accertamento medico. In seguito a tale episodio, l'autotrasportatore si sottoponeva ad accurati esami clinici e non venivano rilevate patologie particolari. Nonostante ciò, la vicenda prendeva una piega molto negativa per il conducente, come descritto nell'articolo.

 


Articolo tratto da TuttoTrasporti n.305

Aprile 2008

 

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