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Legge 244/2007, articolo 2, comma 227. Accesso al mercato: disposizioni applicative.

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE,
AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI
Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose
Div. 7 - Ex Unità Operativa APC 5
 
 
CIRCOLARE N. 1/2008/APC
 
Prot. n. 8390/23.14.01
Roma, 29 gennaio 2008
 
OGGETTO:
Legge 244/2007, articolo 2, comma 227. Accesso al mercato: disposizioni applicative.
 
1. LE NUOVE REGOLE
        Con l'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è stata dettata, con decorrenza 1° gennaio 2008, una nuova disciplina per l'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi da parte delle imprese che hanno dimostrato il possesso dei tre requisiti per l'accesso alla professione, conseguendo l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, ed intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate.
        La nuova disciplina prevede che, a partire dalla data del 1° gennaio 2008, dette imprese, per esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, debbano, in alternativa:
a)
aver acquisito per cessione di azienda altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con un originale o una copia conforme all'originale dell'atto di cessione debitamente registrato);
b)
aver acquisito l'intero parco veicolare, purché composto di autoveicoli di categoria non inferiore ad euro 3, da altra impresa, che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con un estratto cronologico o una copia del Certificato di Proprietà, dai quali risultino la trascrizione del trasferimento al cessionario del veicolo o dei veicoli costituenti il parco stesso, nonché con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà del cedente, come da fac-simile Allegato 1);
c)
aver acquisito in disponibilità (proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio) ed "immatricolato" autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a euro 3 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate, in regola per la circolazione.
        Si precisa che il termine "immatricolato" va necessariamente inteso come immissione in circolazione sia di un veicolo di prima immatricolazione, sia di un veicolo usato, fermo restando il rispetto della categoria euro 3.
        I valori di massa complessiva da computare, per raggiungere le 80 tonnellate, sono i seguenti:
 
-
nel caso di autoveicoli isolati con capacità di carico, la massa complessiva legale risultante dalla carta di circolazione;
 
-
nel caso di autoveicoli atti al traino, la massa legale del complesso che l'autoveicolo trainante è atto a formare, risultante dalla carta di circolazione, a condizione dell'effettiva disponibilità di un veicolo trainato (rimorchio o semirimorchio) in regola per la circolazione, senza computare la massa complessiva di eventuali rimorchi o semirimorchi ulteriori in disponibilità dell'impresa. Nel caso che il complesso di cui sopra sia un autoarticolato, si possono prendere in considerazione le masse complessive di ulteriori trattori cui non corrisponda la disponibilità di un semirimorchio.
        La disponibilità dei veicoli secondo le modalità sopra descritte può essere in capo ad un'impresa singola ovvero ad un raggruppamento di imprese, come sarà meglio precisato al paragrafo successivo.
 
2. FORME DI ACCESSO
        Riguardo alle descritte alternative previste per l'accesso al mercato, si chiarisce quanto segue:
nel caso di cessione d'azienda (o di ramo aziendale):
 
a.
se l'azienda che viene acquisita poteva esercitare solamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore a 11,5 tonnellate (ancorché fino a 3,5 ton. di portata o 6 ton. di massa complessiva) e/o con autoveicoli per trasporto specifico calcestruzzo, rifiuti con compattatore o liquami, il cessionario potrà esercitare esclusivamente con tutte le stesse tipologie di autoveicoli;
 
b.
se l'azienda che viene acquisita non aveva limitazioni di esercizio, il cessionario potrà esercitare l'attività con qualsiasi tipologia di autoveicolo.
        Resta inteso che, in entrambi i casi, l'impresa cedente deve effettuare la cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori.
        Ai fini dell'accesso al mercato, si trattano alla stessa stregua della cessione di azienda, di cui ai precedenti punti a) e b), le operazioni disciplinate nell'articolo 15 della legge 298/74;
nel caso di cessione di parco veicolare, valgono i chiarimenti di cui alle lettere a) e b) del punto precedente, nonché - stante la chiara indicazione formulata dal legislatore volta ad innalzare e mantenere elevati i livelli di sicurezza stradale ed a salvaguardare l'impatto ambientale - le seguenti condizioni:
 
a.
l'impresa cedente deve avere in disponibilità autoveicoli di categoria almeno euro 3;
 
b.
l'impresa cessionaria non potrà esercitare l'attività di autotrasporto con autoveicoli di categoria inferiore ad euro 3.
        Ovviamente, anche in questo caso, l'impresa cedente deve effettuare la cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori;
nel caso di accesso diretto al mercato dell'autotrasporto, i requisiti richiesti alle imprese, ai sensi delle nuove regole sopra illustrate, debbono essere mantenuti dalle stesse durante la loro attività. Pertanto, le imprese che si avvalgono di questa alternativa debbono continuare ad esercitare con autoveicoli appartenenti alla categoria euro 3 o superiore, e con massa totale non inferiore a 80 tonnellate, salvo comprovati casi di forza maggiore, quali il furto, l'incendio o distruzione autoveicolo.
        Si precisa poi che l'accesso al mercato in forma associata riguarda i raggruppamenti di imprese di autotrasporto iscritti nella relativa sezione speciale dell'Albo degli Autotrasportatori, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, vale a dire le fattispecie delle cooperative a proprietà divisa e dei consorzi.
        In tale ipotesi, le imprese consociate possono accedere al mercato prescindendo dal tonnellaggio afferente alla singola impresa, purché il consorzio o la cooperativa di appartenenza abbia globalmente in disponibilità veicoli di massa complessiva non inferiore alle 80 tonnellate.
        Qualora una delle imprese consociate receda dal consorzio o dalla cooperativa, alla stessa si applicheranno le regole previste dall'art. 2, comma 227 della legge n. 244/2007.
 
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
        Nel rammentare che le disposizioni sopra esposte si applicano alle imprese che intendono accedere al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, le quali, essendo in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione ed avendo conseguito l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, hanno immesso o immetteranno in circolazione per la prima volta un autoveicolo di massa complessiva superiore a 1,5 ton. dal 1° gennaio 2008, si precisa quanto segue:
a.
per le imprese già esistenti ed in esercizio alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale data (vedi circolare n. 24, prot. n. 1825 del 19 luglio 2001). Pertanto, un'impresa che al 31.12.2007 poteva esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore a 11,5 tonnellate e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, di rifiuti con compattatore o di liquami, potrà continuare ad immettere in circolazione esclusivamente le menzionate tipologie di veicoli.
        Qualora la medesima impresa intenda esercitare con diverse tipologie di veicoli (di massa superiore a 11,5 tonnellate, ecc. ...) dovrà accedere al mercato secondo le indicazioni di cui al precedente paragrafo 2;
b.
alle imprese che hanno acquisito un parco veicolare, con atto formalizzato entro il 31 dicembre 2007, si applicano le previgenti disposizioni;
c.
le imprese che, alla data della presente circolare, sono già iscritte all'Albo degli autotrasportatori ed hanno acquisito o commissionato autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore a 11,5 tonnellate e/o autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, di rifiuti con compattatore o di liquami, ovvero hanno prodotto domanda di iscrizione all'Albo finalizzata all'esercizio dell'attività di autotrasporto con gli autoveicoli descritti, possono immettere in circolazione detti autoveicoli a condizione che, ancorché successivamente all'immissione in circolazione, accedano al mercato secondo la nuova disciplina.
        Le stesse disposizioni si applicano alle imprese che, nelle condizioni di cui sopra e nelle more dell'emanazione della presente circolare, hanno immesso in circolazione detti veicoli dopo il 31.12.2007.
        Entro il 31 dicembre 2008, gli UMC preposti verificheranno, in tutte le ipotesi descritte alla presente lettera, l'avvenuto accesso al mercato secondo la nuova disciplina.
        Si precisa, altresì, che, per immissione in circolazione, si intende l'immatricolazione, ovvero, nel caso di mezzi usati, l'emissione della carta di circolazione (anche provvisoria) a nome dell'interessato, mentre il momento dell'acquisizione è quello dell'atto di vendita (anche con riserva della proprietà) o del contratto di usufrutto autenticati, ovvero del contratto di leasing. In caso di autoveicolo commissionato, vale la data dell'ordine o del contratto stipulato con il venditore.
 
4. PROCEDURE OPERATIVE
        Ferma restando la documentazione di rito, gli UMC in indirizzo devono in ogni caso verificare scrupolosamente il rispetto delle condizioni e circostanze sopra descritte per consentire alle imprese richiedenti, nuove o esistenti che siano, l'immissione in circolazione dei veicoli per trasporto di cose per conto di terzi.
        A tal fine, il soggetto interessato deve presentare alla Sezione trasporto merci del competente UMC il modello n. 2119 debitamente, compilato completo di copia della documentazione afferente il veicolo e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà, come da fac-simile Allegato 2, nonché della documentazione prevista in relazione alla disciplina vigente dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. La Sezione, dopo i debiti controlli, convaliderà con data, timbro dell'Ufficio e firma del Funzionario preposto, il predetto modello n. 2119, che l'istante dovrà poi presentare in sede di richiesta di immissione in circolazione del veicolo di che trattasi.
        Qualora la richiesta sia presentata presso un UMC diverso da quello competente per sede del richiedente e/o del cedente (in caso di cessione azienda o dell'intero parco), tale Ufficio potrà procedere, nei modi che precedono, alla evasione della stessa solo previa formale verifica di conformità e congruità presso l'UMC o gli UMC competenti.
        Da ultimo si chiarisce che nulla è innovato dalla disposizione della legge finanziaria sinora illustrata per le imprese già immesse sul mercato alla data del 31.12.2007, senza limitazioni né vincoli di esercizio, ovvero per quelle ad esse subentrate, purché il subentro sia avvenuto entro la medesima data del 31.12.2007.
 
        IL CAPO DIPARTIMENTO
        dott. ing. Amedeo Fumero
 
 
Allegato 1 alla circolare 29.1.2008 n. 1/2008/APC
 
All'UMC di ....................
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 DPR 445/2000)
 
Il/La sottoscritto/a .........................................................................................................................
nato/a ...................................................................................................... il ...................................
e residente a ................................................................................................................................
in .....................................................................................................................................................
titolare/legale rappresentante della ......................................................................................
con sede a ...................................................................................................................................
in ........................................................................ codice fiscale .................................................
iscritta all'Albo Autotrasportatori di ..........................................................................................
al n. .................................................................................. con posiz. mecc. .............................
avendo ceduto in data .................................... il parco veicolare in disponibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, costituito da veicoli almeno Euro 3 di seguito elencati:
-
-
-
all'impresa ...................................................................................................................................
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VII - Libro II del C.P.) di cui all'art. 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione), in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi,
 
dichiara
 
q
che poteva esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 ton e di massa complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami
q
che poteva esercitare con veicoli di qualunque portata, massa complessiva e/o tipologia
 
-
che ha provveduto/provvederà alla cancellazione dall'Albo Autotrasportatori stesso
 
-
che la cessione, comprensiva del diritto per l'acquirente ad accedere al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi alle medesime condizioni di cui sopra, è avvenuta nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti
 
Luogo e data
Il dichiarante
 
 
Allegato 2 alla circolare 29.1.2008 n. 1/2008/APC
 
All'UMC di ....................
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 DPR 445/2000)
 
Il/La sottoscritto/a .........................................................................................................................
nato/a .................................................................................... il .....................................................
e residente a ................................................................................................................................
in .....................................................................................................................................................
quale titolare/legale rappresentante della ...........................................................................
con sede legale/secondaria a ................................................................................................
in .......................................................................... codice fiscale ................................................
ai fini dell'immissione in circolazione del/dei seguente/i veicolo/i (targa e/o telaio)
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VII - Libro II del C.P.) di cui all'art. 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione), in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi,
 
dichiara
 
q
che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo Autotrasportatori di
        al n. ................................................ con posiz. mecc. .........................................................
 
q
senza limiti di esercizio
 
q
limitatamente all'esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 3,5 ton e di massa complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami
 
q
limitatamente all'esercizio con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 1,5 ton
q
che l'impresa intende esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 ton e di massa complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami
q
che l'impresa intende esercitare con veicoli di qualunque portata, massa complessiva e/o tipologia
 
q per cessione azienda
q per cessione parco
q con almeno 80 ton di m.c. totale
q
che l'impresa può esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 ton e di massa complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami
q
che l'impresa può esercitare con veicoli di qualunque portata, massa complessiva e/o tipologia
 
q
che i veicoli di cui sopra sono acquisiti in disponibilità in proprietà/leasing/usufrutto/ris. dominio
q
dichiara inoltre di impegnarsi a effettuare e documentare l'accesso al mercato - attraverso una delle modalità previste dall'art. 2, comma 227, della legge 244/2007 - entro il 31/12/2008
 
Luogo e data
Il dichiarante

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