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Tir, sanzioni per l'alimentare. Il nolo non vuole il tachigrafo

 

Commissione. Mentre l’Italia recepisce le nuove regole la Ue chiarisce l’uso del dispositivo – Tir, sanzioni per l’alimentare. Il nolo non vuole il tachigrafo.        

                                                      

Un responsabile unico per la questione dei controlli in materia di sicurezza alimentare, a cui il trasportatore dovrà fare riferimento, nelle modalità di trasporto di prodotti per l’alimentazione.
È il cosiddetto operatore del settore alimentare, che sarà “la persona fisica o giuridica, responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.
Via al recepimento – decreto legislativo 6 novembre 2007, numero 193, Gazzetta Ufficiale del 19 novembre scorso – della direttiva 2004/41/Ce, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare.
Ma dalla Ue arrivano anche due novità: la Commissione ha recentemente chiarito che le società che affittano camion non saranno costrette ad attivare tachigrafi sui tragitti interni. Dall’Austria, infine, nuove regole sull’equipaggiamento invernale dei veicoli di peso superiore alle 3,5 t.
Le novità per la filiera dei prodotti alimentari riguardano il cosiddetto “pacchetto igiene” che ha riordinato l’intera materia.
Il Dlgs stabilisce sanzioni specifiche e più adeguate -  a seconda del tipo di violazione – a carico dell’operatore del settore alimentare, responsabile del processo di autocontrollo aziendale Haccp.
Sulla questione dell’installazione dei tachigrafi, invece, la Commissione europea, con una lettera del 12 novembre 2007, ha informato la Federazione europea delle associazioni di società di leasing che le società che affittano camion non saranno costrette ad attivare i tachigrafi sui tragitti effettuati per la manutenzione di un veicolo, i tragitti tra i due punti di affitto, la consegna di un camion, l’imbarco, il lavaggio e il rifornimento.Intanto in Austria, dal 15 dicembre al 15 marzo di ogni anno, è diventato obbligatorio tenere a bordo le catene da neve da montare nei tratti stradali indicati dall’apposita segnaletica.
Inoltre, durante lo stesso periodo, i veicoli devono sempre essere equipaggiati con particolari pneumatici da neve, con profilo minimo di 6 o 5 millimetri rispettivamente per pneumatici con carcassa diagonale o pneumatici con carcassa radiale.
 


Articolo tratto da “Il Sole 24 Ore Trasporti” N° 22  pag. 21
Autore:Paolo Castiglia

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