Commenta
Anche gli autisti di veicoli in CP devono possedere la CQC
La Carta di qualificazione del conducente deve essere posseduta anche dagli autisti di mezzi in conto proprio. Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti, con la circolare che fornisce precisazioni e disposizioni attuative sull’obbligo del possesso e rilascio della Carta. Si tratta della circolare ministeriale del 10 agosto 2007, che ha per oggetto l’”Obbligo del possesso e rilascio della carta di qualificazione del conducente”.
La circolare chiarisce che norma deve essere applicata anche al trasporto in conto proprio.
In precedenza la formulazione non consentiva una puntuale delimitazione del campo di applicazione della norma, ma ora la circolare esplicita che: << anche i conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio assunti alle dipendenze di un’impresa con qualifica di autista, sono soggetti all’obbligo di detenere la Carta di qualificazione del conducente.
Il Ministero precisa che la stessa potrà essere ottenuta esclusivamente dai titolari di patente di guida della categoria C o Cap Kd rilasciati entro il 4 aprile 2007.
L’istanza di rilascio può essere presentata presso qualunque ufficio della Motorizzazione Civile dall’interessato, da una persona munita di delega, da un’autoscuola o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
La richiesta di rilascio della carta deve essere redatta sul modello TT746C, a cui devono essere allegate: un’attestazione di versamento di 9 euro sul conto corrente numero 9001, un’attestazione di versamento di 29,24 euro sul conto corrente numero 4028, una fototessera del conducente e una fotocopia della patente di guida.
Per ottenere il documento nella maggior parte dei casi, gli autotrasportatori e i conducenti abilitati potranno usufruire delle esenzioni previste dalla normativa e non avere quindi necessità di sostenere prove di accesso, come reso noto da una precedente Circolare del ministero dei Trasporti del 27 marzo 2007: << norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/Ce>>, che aveva dettato le norme applicative dei decreti attuativi.Il testo spiega che si applica<< il principio secondo cui gli attuali titolari di patente C e Cd e del certificato Kd, potranno avere la carta di qualificazione del conducente senza sostenere alcun esame>> esame che invece è obbligatorio per chi è neopatentato.I conducenti residenti in Stati che non appartengono all’UE o alla Spazio economico europeo, e che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto con sede in Italia, devono produrre anche una dichiarazione che attesti l’esistenza del rapporto di lavori con l’impresa stessa.E’ possibile richiedere, sempre utilizzando il modello TT746C, il duplicato della Carta di Qualificazione del Conducente, oltre che per il rinnovo alla scadenza, anche in altre particolari circostanze: in caso di deterioramento o di smarrimento della Carta.
La circolare chiarisce che norma deve essere applicata anche al trasporto in conto proprio.
In precedenza la formulazione non consentiva una puntuale delimitazione del campo di applicazione della norma, ma ora la circolare esplicita che: << anche i conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio assunti alle dipendenze di un’impresa con qualifica di autista, sono soggetti all’obbligo di detenere la Carta di qualificazione del conducente.
Il Ministero precisa che la stessa potrà essere ottenuta esclusivamente dai titolari di patente di guida della categoria C o Cap Kd rilasciati entro il 4 aprile 2007.
L’istanza di rilascio può essere presentata presso qualunque ufficio della Motorizzazione Civile dall’interessato, da una persona munita di delega, da un’autoscuola o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
La richiesta di rilascio della carta deve essere redatta sul modello TT746C, a cui devono essere allegate: un’attestazione di versamento di 9 euro sul conto corrente numero 9001, un’attestazione di versamento di 29,24 euro sul conto corrente numero 4028, una fototessera del conducente e una fotocopia della patente di guida.
Per ottenere il documento nella maggior parte dei casi, gli autotrasportatori e i conducenti abilitati potranno usufruire delle esenzioni previste dalla normativa e non avere quindi necessità di sostenere prove di accesso, come reso noto da una precedente Circolare del ministero dei Trasporti del 27 marzo 2007: << norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/Ce>>, che aveva dettato le norme applicative dei decreti attuativi.Il testo spiega che si applica<< il principio secondo cui gli attuali titolari di patente C e Cd e del certificato Kd, potranno avere la carta di qualificazione del conducente senza sostenere alcun esame>> esame che invece è obbligatorio per chi è neopatentato.I conducenti residenti in Stati che non appartengono all’UE o alla Spazio economico europeo, e che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto con sede in Italia, devono produrre anche una dichiarazione che attesti l’esistenza del rapporto di lavori con l’impresa stessa.E’ possibile richiedere, sempre utilizzando il modello TT746C, il duplicato della Carta di Qualificazione del Conducente, oltre che per il rinnovo alla scadenza, anche in altre particolari circostanze: in caso di deterioramento o di smarrimento della Carta.
Articolo tratto dal “il sole 24 ore trasporti n° 15 pag 19”
Autore Paolo Catiglia


